Imponibile IMU delle piattaforme petrolifere site nel mare territoriale (Cass. civ. Sez. V n. 24611 del 05.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di IMU, la circostanza che una piattaforma petrolifera sia collocata in mare, entro il limite delle dodici miglia dalla costa, non esclude la soggezione del manufatto all’imposta. Le piattaforme traggono vantaggio dalla rete di servizi e infrastrutture che il Comune costiero appresta per la gestione del litorale e delle aree limitrofe, sicché sussiste un collegamento territoriale, almeno presuntivo, con l’ente impositore. L’art. 8, d.lgs. n. 23 del 2011 e il presupposto patrimoniale del tributo vanno letti nel senso che non esistono zone sottratte al potere impositivo comunale, dovendosi altrimenti violare gli artt. 3 e 53 Cost. Le piattaforme, quali unità immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale, sono accatastabili in categoria D/7, con base imponibile determinata, in difetto di rendita, secondo i valori contabili.

Il Fatto

Il Comune costiero notificava a una società concessionaria un avviso di accertamento in rettifica per l’IMU relativa a talune piattaforme petrolifere situate nel mare antistante il proprio litorale. La contribuente impugnava l’atto, sostenendo l’insussistenza del presupposto impositivo, per essere i manufatti collocati al di fuori del territorio comunale.

La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello dell’ente locale e, in riforma della decisione di primo grado, confermava la legittimità dell’avviso. La società proponeva allora ricorso per cassazione articolato in quattro motivi, contestando la potestà impositiva comunale, il classamento catastale e l’assoggettamento delle piattaforme al tributo. Il Comune resisteva con controricorso; la Procura generale concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare l’istanza di riunione con i giudizi relativi ad altre annualità d’imposta. Ricorda che la riunione è facoltativa ove le impugnazioni investano provvedimenti diversi ma connessi, subordinandola a ragioni di economia processuale o all’esigenza di evitare decisioni contrastanti. Nel caso concreto, la riferibilità del contenzioso a diversi anni e la opportunità di non unificare il copioso materiale istruttorio inducono a non procedere alla riunione, risultando sufficiente la trattazione contestuale delle cause nella medesima udienza.

Nel merito, i primi tre motivi sono esaminati unitariamente. La tesi della ricorrente — secondo cui il possesso di una piattaforma in mare non integrerebbe il presupposto impositivo — è respinta. La Corte osserva che la dislocazione in mare del manufatto non esclude che ivi si svolgano attività che determinano l’utilizzo dei servizi pubblici offerti dal Comune, al quale, per vicinanza, fanno riferimento sia le persone che vi lavorano e alloggiano, sia le attività poste in essere.

Il collegamento territoriale viene ricostruito richiamando la precedente giurisprudenza: le piattaforme si avvalgono di infrastrutture portuali e logistiche, di servizi di sicurezza e protezione civile, di strade e vie di comunicazione gestite dall’ente locale. Poiché l’IMU è tributo istituito dallo Stato ma gestito dai Comuni, ai quali è attribuito il gettito, non possono esistere zone sottratte al potere impositivo, in coerenza con gli artt. 3 e 53 Cost.

Sul piano catastale, la Corte richiama l’art. 4 del R.D.L. n. 652 del 1939, che assimila agli immobili urbani gli edifici galleggianti stabilmente assicurati al suolo, e l’art. 2 del D.M. n. 28 del 1998, che definisce l’unità immobiliare in base alla potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. Già con la sentenza n. 3618 del 2016 e la n. 19510 del 2016 la Corte aveva riconosciuto l’imponibilità delle piattaforme e il loro classamento in categoria D/7, con base imponibile ancorata ai valori contabili.

Non rileva la distanza dal confine terrestre, poiché l’art. 118 Cost. e la costante giurisprudenza escludono l’esistenza di zone franche sottratte ai poteri degli enti locali. Quanto alla categoria E/3 invocata dalla ricorrente, la Corte la esclude, trattandosi di immobili funzionali ad attività imprenditoriale, dotati di autonomia funzionale e reddituale e non immediatamente destinati a servizio pubblico. L’art. 38, d.l. n. 124 del 2009, che dal 2020 istituisce l’imposta sulle piattaforme marine, non incide sulla pregressa disciplina, ma la consolida. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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