Doppia motivazione per relationem e nullità della sentenza tributaria (Cass. civ. Sez. V n. 20404 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario la sentenza di appello può essere motivata per relationem rispetto alla sentenza di primo grado, purché ne riproduca, sia pure sinteticamente, i contenuti mutuati e li renda oggetto di autonoma valutazione critica, dando conto delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate nei due gradi. La sentenza è invece nulla, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, non essendo possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo. La doppia motivazione per relationem è ammessa a condizione che il percorso argomentativo complessivo resti ricostruibile in modo agevole, chiaro ed univoco.
Il Fatto
Una società alberghiera impugnava la richiesta di pagamento emessa da un Comune per la TARI relativa al 2014, pari a € 44.193,00, in relazione a una struttura ricettiva a vocazione stagionale. La società sosteneva di aver autosmaltito i rifiuti speciali prodotti, con conseguente esclusione o riduzione della tassa.
La Commissione tributaria provinciale rigettava il ricorso originario. La Commissione tributaria regionale confermava la decisione, condannando la contribuente alle spese. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a sette motivi, lamentando in via pregiudiziale la nullità della sentenza d’appello per motivazione apparente.
La Motivazione della Corte
Il primo e il secondo motivo denunciano la nullità della sentenza per motivazione assolutamente carente o apparente, realizzata mediante una relatio acritica e dissetta alla pronuncia di prime cure, che a sua volta richiamava un proprio precedente in materia analoga. La Corte, rilevata la stretta connessione, li esamina congiuntamente e li ritiene fondati.
Il Collegio ricorda che l’art. 36, comma 2, n. 4), del d.lgs. n. 546/1992, modellato sull’art. 132, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ., impone la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. La mancanza di motivazione rileva sia quando sia radicalmente assente, sia quando si dipani in forme inidonee a rivelare la ratio decidendi, perché intessuta di argomentazioni inconciliabili, perplesse o obiettivamente incomprensibili.
Si versa in ipotesi di motivazione apparente — osserva la Corte — quando la motivazione, pur materialmente esistente e talora sovrabbondante, risulti costruita in modo da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento, non attingendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost. Il vizio di motivazione contraddittoria o perplessa presuppone un contrasto insanabile tra le argomentazioni esposte.
Quanto alla validità della relatio, la sentenza d’appello può rinviare a quella di primo grado solo se ne riproduce i contenuti e li sottopone a valutazione critica autonoma, così da rendere verificabile la compatibilità logico-giuridica della decisione. Nel caso di specie la Corte ravvisa una doppia motivazione per relationem: la pronuncia impugnata rinvia alla sentenza di prime cure, che a sua volta richiama un proprio precedente. Tale tecnica è consentita purché la catena dei richiami permetta di ricostruire in modo chiaro ed univoco il percorso argomentativo.
La sentenza d’appello, nonostante l’ampiezza espositiva, risulta invece carente di motivazione sulla questione principale dell’assimilazione regolamentare con efficacia ex tunc dei rifiuti speciali: le sole argomentazioni sulle risultanze probatorie in ordine all’autosmaltimento non sono sufficienti. Il ricorso è dunque accolto nei primi due motivi, con assorbimento dei restanti; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sardegna, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.
Nota della Redazione
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