Irap, derivazione dal bilancio e controllo sull’inerenza civilistica dei costi (Cass. civ. Sez. V n. 20405 del 21.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di Irap, il principio di derivazione dal bilancio posto dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997, come modificato dalla legge n. 244 del 2007, non esclude il controllo sull’inerenza dei componenti negativi che concorrono a formare il valore della produzione. Tale verifica va effettuata alla stregua dei criteri civilistici e dei principi contabili nazionali, non secondo le regole fiscali. L’Amministrazione può contestare l’assenza di inerenza di un costo dimostrando la non corretta collocazione dello stesso nel conto economico, redatto in violazione delle norme civilistiche e dei principi contabili. Non è invece ammessa una contestazione formulata in termini di inerenza fiscale.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, rigettava l’appello proposto da una società e accoglieva quello dell’ufficio contro la decisione di primo grado, che aveva in parte accolto il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento contenente diversi rilievi a fini Irap per l’anno d’imposta 2014.
Contro tale decisione la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso e la causa è stata fissata per l’adunanza camerale.
La Motivazione della Corte
I primi due motivi investono il recupero a tassazione di componenti negativi dedotti in violazione del principio di competenza, riferiti a maggiori costi per la fornitura di gas e a una sopravvenienza passiva conseguente alla rinuncia a un credito. La Corte li esamina congiuntamente e li ritiene fondati.
Il collegio richiama il principio di derivazione dal bilancio di cui all’art. 5, comma 5, del d.lgs. n. 446 del 1997: per i soggetti Ires diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la base imponibile Irap risulta dalla differenza tra valore e costi della produzione come emergenti dal conto economico civilistico redatto ai sensi dell’art. 2425 c.c. Il comma 1 dell’art. 5 esclude dal computo alcune voci; il successivo comma 3 indica ulteriori componenti negativi in ogni caso indeducibili.
La legge n. 244 del 2007 ha introdotto una netta separazione tra le regole valide per determinare l’Ires e quelle valide per la base imponibile Irap. Ne deriva che, quando la voce sia stata correttamente appostata in voci rilevanti ai fini Irap, in virtù del principio di derivazione e in applicazione dei principi contabili, la deduzione deve essere riconosciuta.
La Commissione regionale ha quindi errato nel dare rilievo all’anno cui si riferiva il consumo e al fatto che la fattura fosse intervenuta prima del termine della dichiarazione, senza considerare l’avvenuta approvazione del bilancio e senza indagare la corretta appostazione della sopravvenienza. Analogo discorso vale per il secondo rilievo, poiché l’art. 2423-bis c.c. prescrive che nella redazione del bilancio si tenga conto delle perdite di competenza dell’esercizio anche se conosciute dopo la sua chiusura.
Il terzo motivo concerne il recupero di costi asseritamente non inerenti. La Corte ribadisce che la regola della derivazione dei costi dal conto economico non preclude il controllo sull’inerenza, intesa come verifica della corretta appostazione secondo i principi civilistici e contabili nazionali. Sul punto richiama la prassi amministrativa e un proprio precedente.
Nel caso concreto nessuna contestazione risulta mossa sotto il profilo della corretta appostazione contabile, essendosi la Commissione regionale limitata a parlare di costi indeducibili per natura o per carenza di inerenza. La censura è pertanto fondata.
Nota della Redazione
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