TARI, rileva la licenza annuale e non la chiusura stagionale (Cass. civ. Sez. V n. 20403 del 21.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di TARI, la causa di esclusione dell’obbligo tributario è integrata soltanto dalle condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo dell’immobile, non dalla mancata utilizzazione legata a scelte o esigenze soggettive dell’utente. Se la struttura alberghiera è dotata di licenza annuale, non basta la denuncia di chiusura per alcuni mesi: occorre allegare e provare la concreta inutilizzabilità, poiché il contribuente avrebbe potuto richiedere la licenza stagionale. La stagionalità dell’attività è, inoltre, preclusa in sede processuale ove non sia stata preceduta da apposita denuncia al Comune ai sensi dell’art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993. Il verbale di accordo relativo a un diverso avviso di accertamento non equivale a riconoscimento sulla reale consistenza della superficie tassabile.

Il Fatto

Una società gestrice di un fabbricato alberghiero con stabilimento balneare impugna l’avviso di accertamento emesso dal Comune per la TARI relativa all’anno 2020, contestando la superficie accertata e la durata del periodo di tassazione. La Commissione tributaria provinciale rigetta il ricorso originario; la Corte di giustizia tributaria di secondo grado conferma la decisione, ritenendo la motivazione dell’atto sufficiente e il periodo impositivo non limitabile al solo periodo estivo, in assenza di denunce di inizio e fine attività. La società ricorre per cassazione con due motivi, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia la violazione del d.lgs. n. 507/1993 e un vizio di motivazione in ordine alla superficie imponibile, contestando il calcolo effettuato dal Comune senza sopralluogo e invocando un verbale di accordo del 2022 che avrebbe riconosciuto una superficie tassabile inferiore. La Corte dichiara il mezzo inammissibile e comunque infondato: la censura tende a una revisione del merito sotto l’apparente deduzione di una violazione di legge, con assoluta indeterminatezza del parametro normativo. Richiamando l’art. 366, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la Corte ricorda che il ricorrente deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, senza demandare alla Corte una ricerca esplorativa ufficiosa.

Nel merito, la Corte osserva che l’art. 73 del d.lgs. n. 507/1993, ripreso dall’art. 1, comma 693, della legge n. 147/2013, configura la prima fase del procedimento di accertamento come dialogo tra ente impositore e contribuente, per il consolidamento dei dati tramite documenti, planimetrie e risposte a questionari. La superficie imponibile è stata rideterminata proprio in base a planimetrie e grafici trasmessi dalla stessa contribuente. Quanto al verbale di accordo, esso concerne un diverso avviso di accertamento e non equivale a riconoscimento sulla reale consistenza della superficie tassabile, né può spiegare efficacia vincolante per precedenti anni di riferimento.

Il secondo motivo lamenta la mancata valutazione delle denunce di inizio e fine occupazione e della richiesta di riduzione per il periodo di non occupazione. La Corte lo ritiene infondato: per la TARI rilevano solo le condizioni di obiettiva impossibilità di utilizzo, non la mancata utilizzazione di fatto. Se la struttura è dotata di licenza annuale, la sola denuncia di chiusura per alcuni mesi non basta, potendo il contribuente richiedere la licenza stagionale.

La Corte aggiunge che la possibilità di invocare la stagionalità in sede processuale è preclusa ove non sia preceduta da apposita denuncia al Comune ex art. 66, comma 5, del d.lgs. n. 507/1993, richiamando sul punto un consolidato orientamento di legittimità. Ne consegue che il giudice di appello ha correttamente escluso rilevanza alle denunce di inizio e cessazione, non potendo l’inattività dell’azienda equipararsi all’oggettiva inutilizzabilità dei locali. Infine, trattandosi di avviso di accertamento in rettifica, non ne era preclusa l’emanazione in pendenza del termine di pagamento. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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