Inammissibile il ricorso dell’Agenzia contro la rettifica catastale fondata su doppia ratio decidendi (Cass. civ. Sez. 5 n. 12333 del 03.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La decisione del giudice di merito che si fondi su due autonome e concorrenti rationes decidendi è idonea a determinare l’inammissibilità del ricorso per cassazione, qualora il ricorrente abbia censurato solo una di esse. Su quella non impugnata si forma il giudicato interno, rendendo la pronuncia non suscettibile di riforma, indipendentemente dalla fondatezza della censura svolta. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, la stima diretta è il procedimento estimativo sempre applicabile; la scelta del metodo (diretto, reddituale o indiretto) attiene alla determinazione del valore da cui deriva la rendita.
Il Fatto
La società contribuente proponeva per un immobile di sua proprietà un classamento in categoria D/2 con una rendita di euro 156.530,00. L’Agenzia delle entrate rettificava il classamento, mantenendo la categoria D/2 ma elevando la rendita a euro 318.600,00, mediante un avviso di accertamento catastale. La contribuente impugnava l’avviso; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso.
In appello, la contribuente eccepiva la nullità dell’avviso per violazione dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, sostenendo sia l’adozione di un metodo di stima non conforme, sia la determinazione basata su dati incerti. La Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva l’appello. L’Agenzia ricorreva in cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione evidenzia come la motivazione della sentenza impugnata presenti un’erronea sovrapposizione concettuale. La stima diretta, obbligatoria per le unità immobiliari a destinazione speciale ai sensi dell’art. 1, comma 21, l. n. 208/2015, non esclude l’utilizzo dei diversi metodi per la determinazione del valore. La questione, quindi, non riguardava l’astratta possibilità di applicare la stima diretta ma il metodo concreto da impiegare. La Corte rileva che, nel caso di specie, l’accertamento aveva utilizzato il metodo diretto, coerente con l’art. 15 del d.P.R. n. 1142/1949, e che le circolari richiamate dall’Ufficio non configurano un vizio della metodologia adottata.
Tale affermazione non conduce però all’accoglimento del ricorso. La Corte osserva che la sentenza della Commissione Tributaria Regionale si fondava su due autonome ragioni: l’inidoneità del metodo di stima impiegato e la nullità dell’accertamento per la presenza di una base presuntiva affetta da incertezza, derivante da una concatenazione di presunzioni relative al ricavo medio per camera e alla percentuale di occupazione.
Il motivo di ricorso proposto dall’Agenzia attacca esclusivamente la prima delle due rationes decidendi, quella relativa al metodo, tralasciando completamente la seconda, concernente la nullità dell’atto per l’incertezza dei dati. La mancata impugnazione di una delle ragioni che sorreggono autonomamente la decisione determina la formazione del giudicato su quel punto specifico.
Richiamando il principio consolidato per cui è sufficiente che una sola delle ragioni giustificative della decisione non sia stata censurata per rendere inammissibile il ricorso, la Corte ne dichiara l’inammissibilità. Al rigetto segue la condanna alle spese processuali in favore della società contribuente.
Nota della Redazione
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