Procedimento di vigilanza edilizia e dovere di conclusione espressa (TAR Puglia n. 876 del 08.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta del privato volta all’accertamento della decadenza del permesso di costruire e all’adozione dei provvedimenti consequenziali di rimessione in pristino instaura un procedimento di vigilanza edilizia che la pubblica amministrazione ha il dovere di concludere con un provvedimento espresso. L’articolo 27 del d.P.R. n. 380/2001, nel delineare l’attività di vigilanza, non la limita a una funzione meramente accertativa, ma include l’adozione di eventuali provvedimenti di natura ripristinatoria o di assenso alla prosecuzione dei lavori, a iniziativa del privato titolare del permesso scaduto. Ne consegue che l’adozione di atti endoprocedimentali, quali la declaratoria di decadenza o un verbale di sopralluogo, non soddisfa l’obbligo di concludere il procedimento con una determinazione espressa, gravante sull’amministrazione ai sensi dell’art. 2, comma 1, della legge n. 241/1990.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario confinante, inviava al Comune una diffida con cui sollecitava l’accertamento dell’intervenuta decadenza del permesso di costruire rilasciato ai controinteressati e l’adozione dell’ordinanza di rimessione in pristino. Ritenendo che l’amministrazione fosse rimasta inerte, proponeva ricorso avverso il silenzio ai sensi degli articoli 31 e 117 cod. proc. amm.
Nel corso del giudizio, il Comune rappresentava di aver accertato che il permesso risultava privo di efficacia per decorso dei termini e di averne dichiarato la decadenza, chiedendo una pronuncia di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Il ricorrente insisteva, invece, rilevando che il procedimento non si era concluso con l’adozione di un provvedimento espresso sugli ulteriori profili sollecitati con la diffida.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato, osservando che gli atti adottati dall’amministrazione, come la nota del 28 aprile 2026 e la declaratoria di decadenza del permesso di costruire, hanno natura endoprocedimentale e non soddisfano l’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
La diffida del privato non conteneva, infatti, la sola richiesta di accertamento della decadenza del titolo edilizio, ma mirava alla conclusione di un procedimento di vigilanza edilizia, con l’adozione dei provvedimenti consequenziali, indicati nella forma dell’ordinanza di rimessione in pristino stato. La pretesa è stata ritenuta fondata ai sensi dell’art. 27 d.P.R. n. 380/2001, il quale attribuisce al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale il potere-dovere di vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia.
Richiamando l’art. 15 d.P.R. n. 380/2001, la Corte ha precisato che la decadenza del permesso di costruire per mancata ultimazione dei lavori nel termine ha conseguenze compiutamente disciplinate dalla legge. Tuttavia, l’attività di vigilanza non si esaurisce in una funzione meramente accertativa, ma include l’adozione di provvedimenti ripristinatori o di assenso alla prosecuzione dei lavori, anche su iniziativa del privato interessato.
La mancata conclusione del procedimento con una determinazione espressa è stata ritenuta lesiva del principio di certezza dei tempi dell’azione amministrativa e, più in profondità, della necessità che gli uffici assumano direttamente la responsabilità di dare stabile assetto ai rapporti con il privato. Il Tribunale ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Comune di concludere il procedimento con una determinazione espressa entro il termine di sessanta giorni e condannando l’amministrazione alla refusione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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