Estinzione dell’obbligazione di payback sui dispositivi medici per versamento del 25%: improcedibilità del ricorso (TAR Lazio n. 12720 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’integrale versamento, da parte delle aziende fornitrici, della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici, effettuato ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle medesime aziende per gli anni di riferimento. Tale adempimento preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla richiesta di ripianamento, con conseguente declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
Il Fatto
La società ricorrente, fornitrice di dispositivi medici, ha impugnato una pluralità di atti, emanati a livello ministeriale e regionale, con i quali è stato accertato il superamento del tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici per le annualità 2015-2018 e sono stati conseguentemente determinati gli oneri di ripiano (c.d. payback) a proprio carico. Gli atti gravati trovano fondamento nell’art. 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 e nell’art. 18 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preso atto che la società ricorrente ha dichiarato di aver provveduto al versamento, in favore delle Regioni evocate in giudizio, degli oneri di ripiano per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 95/2025.
Tale norma introduce una disciplina transitoria e agevolativa per le imprese fornitrici, prevedendo che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determini l’estinzione dell’obbligazione per gli anni di riferimento. Il legislatore ha, inoltre, chiarito che tale pagamento preclude ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa alla richiesta di ripianamento.
Il difensore della ricorrente ha espressamente dichiarato in udienza il sopravvenuto difetto di interesse alla definizione nel merito del giudizio, in ragione delle sopravvenienze normative e fattuali dedotte. Il Tribunale, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo amministrativo, ha preso atto di tale dichiarazione, non potendo esimersi dal rilevare la cessazione della materia del contendere sotto il profilo dell’interesse alla decisione.
Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti, giustificata dalla peculiarità delle sopravvenienze che hanno caratterizzato la controversia e dalla sua definizione in rito.
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Nota della Redazione
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