La revoca del porto d’armi per frequentazioni controindicate regge al sindacato giurisdizionale (TAR Calabria n. 1540 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le autorizzazioni in materia di armi, essendo una deroga al principio di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, presuppongono un giudizio particolarmente rigoroso sull’affidabilità del soggetto, che deve offrire piena garanzia di non abuso. Il diniego o la revoca possono fondarsi su una valutazione ampiamente discrezionale dell’Autorità di pubblica sicurezza, valorizzando anche vicende di fatto prive di rilievo penale ma indicative di una non completa affidabilità. Tale giudizio prognostico è sindacabile in sede giurisdizionale solo per manifesta illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà o travisamento dei fatti. I provvedimenti inibitori non richiedono una motivazione particolarmente approfondita, essendo sufficiente che emergano elementi idonei a rendere intellegibile il percorso logico seguito. L’omessa comunicazione di avvio del procedimento è legittima quando l’atto risponde a peculiari esigenze di celerità e di tutela immediata della sicurezza pubblica.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il decreto del Questore di Crotone con cui era stato revocato il porto d’armi per uso caccia. Il provvedimento si fondava sulle frequenti frequentazioni del titolare con soggetti controindicati e sulla circostanza che la figlia convivente prestasse assistenza al compagno, sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione abusiva di arma con matricola abrasa.
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento, non ravvisando ragioni di urgenza tali da derogare alla fase partecipativa. Con il secondo motivo contestava il difetto di istruttoria e di motivazione, lamentando la genericità delle frequentazioni valorizzate e l’irrilevanza del rapporto parentale della figlia.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente richiamato i consolidati principi in materia di autorizzazioni di polizia, osservando come il possesso di armi presupponga un giudizio rigoroso sull’affidabilità del soggetto. L’Autorità può valorizzare non solo fatti penalmente rilevanti ma anche situazioni di fatto indicative di una non completa affidabilità, essendo il giudizio prognostico espressione di discrezionalità amministrativa sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità e dell’arbitrarietà (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 23 maggio 2017, n. 2404; Cons. Stato, Sez. III, 30 novembre 2018, n. 6812).
Quanto al primo motivo, il TAR ha escluso la violazione dell’obbligo partecipativo. I provvedimenti in materia di armi rientrano tra gli atti caratterizzati da peculiari esigenze di tempestività e di tutela immediata dell’ordine pubblico, che giustificano l’omissione della comunicazione di avvio. Nel caso di specie l’Amministrazione aveva esplicitato le ragioni di urgenza nella necessità di prevenire situazioni pregiudizievoli, essendo l’urgenza direttamente correlata alla funzione preventiva e cautelare della misura (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 7 febbraio 2007, n. 509).
Nel merito, il Collegio ha ritenuto il giudizio di inaffidabilità adeguatamente sorretto. Il rapporto informativo della Legione Carabinieri richiamava dettagliatamente sette episodi di frequentazione con soggetti controindicati, verificatisi negli anni 2022 e 2023, tra cui quella con il padre del soggetto destinatario dell’assistenza della figlia del ricorrente. Le frequentazioni risultavano quindi analiticamente indicate, contrariamente a quanto dedotto.
Quanto al rapporto della figlia convivente con un soggetto sottoposto agli arresti domiciliari per detenzione abusiva di arma con matricola abrasa, il TAR ha ritenuto ragionevole la sua valorizzazione quale indice di possibile esposizione dell’arma a situazioni di rischio. Pur non essendo la figlia destinataria di precedenti penali, il complessivo contesto relazionale emerso dall’istruttoria, caratterizzato dai rapporti tra il ricorrente, la figlia e i soggetti controindicati, rendeva il giudizio prognostico di inaffidabilità coerente, logico e congruamente motivato.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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