Limiti dell’ispezione antiriciclaggio e dovere di informazione gerarchica del militare delegato (Cons. Stato n. 10405 del 27.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il militare delegato a svolgere approfondimenti investigativi in materia antiriciclaggio è tenuto a effettuare tutte le comunicazioni rese necessarie dalle istruzioni operative e dalla natura dell’attività, non essendo sufficiente l’informativa al solo superiore gerarchico diretto. La titolarità del procedimento resta in capo agli ufficiali responsabili del reparto, ai quali deve essere garantito il controllo sugli sviluppi dell’accertamento. Travalicare il perimetro dell’incarico, ponendo in essere un’ispezione antiriciclaggio in assenza di delega del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria e di autorizzazione del Comandante Provinciale, integra violazione dei doveri di dipendenza gerarchica e di iniziativa. È inammissibile, ai sensi dell’art. 104, comma 1, c.p.a., il motivo nuovo proposto per la prima volta in appello.
Il Fatto
Il Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Como ha inflitto a un maresciallo la sanzione della consegna di tre giorni. L’addebito riguarda l’attività svolta su una segnalazione di operazioni sospette relativa a un rilevante prelievo in contanti. La pattuglia, dopo approfondimenti presso un istituto di credito e l’assunzione di informazioni da un professionista, ha redatto e notificato a quest’ultimo un processo verbale di contestazione per violazioni antiriciclaggio.
Il ricorso gerarchico è stato respinto e il TAR Lombardia ha rigettato l’impugnazione, compensando le spese. Il militare ha proposto appello, lamentando tra l’altro la violazione del principio di terzietà, l’illegittima richiesta di comunicazioni «per saltum», il travisamento dell’attività svolta e la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare.
La Motivazione della Corte
Il Collegio premette che, nel giudizio amministrativo, il divieto di motivi nuovi in appello di cui all’art. 104, comma 1, c.p.a. discende dall’onere di specificità dei motivi in primo grado. Su questa base dichiara inammissibili numerose censure proposte per la prima volta in appello, pur rilevandone l’infondatezza nel merito.
Il primo motivo, incentrato sul principio di terzietà e sull’art. 97 Cost., è nuovo e comunque infondato: è lo stesso art. 1396 cod. ord. mil. a prevedere che il provvedimento della consegna sia adottato dal comandante del reparto, mentre l’addebito riguarda la mancata informazione del vertice del reparto.
Sul secondo motivo la Corte chiarisce l’equivoco dell’appellante. L’addebito non concerne la mancata informazione diretta al comandante di reparto, ma la carente informazione dei superiori subentrati nel comando, che hanno riferito di non essere stati messi al corrente degli sviluppi. La Corte ricostruisce gli avvicendamenti della catena di comando e rileva come l’attività ispettiva sia stata svolta in sostanziale autonomia, con accesso presso lo studio professionale e richiesta di documentazione, senza delega specifica del Nucleo Speciale e senza autorizzazione del Comandante Provinciale.
Il terzo motivo, che contesta la qualificazione dell’attività come ispezione antiriciclaggio anziché come accertamento su operazioni sospette, non coglie nel segno. I fogli di servizio attribuivano solo approfondimenti investigativi delle segnalazioni; gli operanti hanno invece travalicato l’incarico, ponendo in essere un’ispezione in violazione della Circolare n. 836078/2012 e giungendo a una contestazione che esulava dal perimetro normativo.
Quanto agli ultimi motivi, il Collegio li dichiara inammissibili perché non dedotti con adeguata specificità in primo grado e comunque infondati: i punti della contestazione disciplinare attengono alla genericità dell’informativa e alla redazione dei fogli di servizio, mentre l’istruttoria amministrativa ha raccolto le convergenti dichiarazioni della catena di comando. L’appello è quindi rigettato, con compensazione delle spese anche per il secondo grado.
Nota della Redazione
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