L’ottemperanza per il credito da carta docente non vincola l’Amministrazione sui conteggi degli interessi (TAR Lombardia n. 2564 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo quanto al diritto di credito inadempiuto, ma ha soltanto la funzione di consentire il soddisfacimento di tale diritto, la cui esatta dimensione discende dal titolo esecutivo, dalle ulteriori norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali. Ne consegue che l’entità delle somme richieste dal creditore, così come calcolata, non è definitivamente vincolante per l’Amministrazione quanto al capitale residuo e agli interessi, dei quali va comunque verificata l’esatta misura e decorrenza secondo i parametri costituiti dal titolo e dalla legge. L’inottemperanza dell’Amministrazione al giudicato di condanna al pagamento di somme di danaro può essere dichiarata solo dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669/1996. In caso di persistente inerzia, il giudice nomina un commissario ad acta per l’esecuzione dell’incarico, senza che sia dovuto alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La parte ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Milano la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, mediante l’assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. Il giudicato, formatosi sulla sentenza, era stato notificato all’Amministrazione, la quale non aveva tuttavia soddisfatto la pretesa creditoria.
La parte ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’ordine all’Amministrazione di conformarsi al giudicato, la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese con distrazione in favore del difensore antistatario. Il Ministero si è costituito per resistere.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo la pretesa fondata e sorretta da idonea documentazione, non adeguatamente contrastata dall’Ente debitore, in quanto basata su un titolo avente valore ed efficacia di giudicato nel giudizio di ottemperanza, ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
La sentenza ha precisato che il giudizio di ottemperanza non ha contenuto costitutivo del diritto di credito, ma serve solo a garantirne il soddisfacimento. Di conseguenza, i conteggi degli interessi legali e di mora prodotti dal creditore non sono vincolanti per l’Amministrazione resistente, se non nei limiti di cui agli artt. 1282 e ss. cod. civ. e delle altre disposizioni applicabili, dovendone verificare l’esatta misura e la decorrenza secondo i parametri del titolo e della legge.
Il Collegio ha dichiarato l’inottemperanza, rilevando il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, concesso alle Amministrazioni dello Stato per eseguire i provvedimenti giurisdizionali che le obbligano al pagamento di somme di danaro. Ha quindi assegnato all’Amministrazione un termine di novanta giorni per provvedere al pagamento delle somme indicate nel giudicato, degli accessori di legge e degli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il TAR ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, precisando che l’attività demandata rientra nei suoi compiti istituzionali e che non è dovuto alcun compenso. L’Amministrazione è stata infine condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario, tenuto conto che le controversie in materia richiedono attività minime e stereotipate.
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