Esclusione per gravi illeciti professionali e clausola sociale: obbligo continuo di possesso dei requisiti e valutazione del self-cleaning (TAR Abruzzo – Sez. I n. 405/2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel vigore del d.lgs. n. 50/2016, la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell’operatore economico non si esaurisce con la presentazione dell’offerta, ma prosegue per tutta la procedura, fino alla stipula del contratto, come espressamente richiesto dall’art. 80, comma 6, che impone l’esclusione in qualunque momento della procedura per atti compiuti o omessi durante la stessa. Ne consegue che la stazione appaltante può legittimamente disporre l’esclusione di un concorrente, anche già aggiudicatario, prima della stipula del contratto, qualora emergano fatti che ne mettano in dubbio l’integrità o l’affidabilità. Il giudizio di affidabilità ex art. 80, comma 5, lett. c), ha natura soggettiva e unitaria e non è tipizzato: l’esclusione deve quindi operare con riferimento a tutte le procedure o lotti cui l’operatore partecipa, a prescindere dalla sua collocazione in graduatoria. Le mere indagini penali, specie se plurime, omogenee e correlate all’oggetto dell’appalto, possono costituire mezzo adeguato per l’esclusione; l’adozione di misure di self-cleaning è oggetto di valutazione discrezionale della stazione appaltante, che non può dirsi illogica ove le misure siano tardive o generiche. Il principio di tassatività delle cause di esclusione non osta alla valorizzazione, quale grave illecito professionale, della violazione degli obblighi di collaborazione del gestore uscente finalizzati all’attuazione della clausola sociale.
Il Fatto
Una società, già aggiudicataria di un lotto e prima classificata in un altro, impugnava l’aggiudicazione di una gara per servizi di pulizia, deducendo l’illegittimità del vincolo di aggiudicazione a un solo lotto, la violazione dei Criteri Ambientali Minimi e vizi di verbalizzazione. Nel corso del giudizio, la centrale di committenza escludeva la società da tutti i lotti per gravi illeciti professionali, ravvisati nella mancata trasmissione degli elenchi del personale necessari per la clausola sociale, nell’omessa dichiarazione di indagini penali a carico del proprio institore e nell’applicazione di penali contrattuali. Dopo un nuovo procedimento, l’esclusione veniva confermata, con revoca dell’aggiudicazione. La società proponeva quindi motivi aggiunti, contestando la legittimità dell’esclusione e degli atti consequenziali.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti, e ha respinto i secondi motivi aggiunti. In via preliminare, ha qualificato il provvedimento di conferma dell’esclusione come atto di conferma in senso proprio, non di convalida ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, essendo stato adottato all’esito di una rinnovata istruttoria e di una nuova ponderazione degli interessi. Ha quindi esaminato i secondi motivi aggiunti, ritenendoli infondati sotto tutti i profili. Ha affermato che l’esclusione successiva all’aggiudicazione è ammissibile, in quanto i requisiti di partecipazione devono permanere per tutta la procedura fino alla stipula del contratto ex art. 80, comma 6, d.lgs. n. 50/2016. Ha precisato che il giudizio di affidabilità ha natura soggettiva e unitaria, legittimando l’esclusione da tutti i lotti a cui l’operatore partecipa, anche ove non risulti aggiudicatario. In relazione ai gravi illeciti, ha ritenuto legittima la valutazione della stazione appaltante circa la rilevanza di plurime indagini penali per reati contro la pubblica amministrazione, con misure cautelari, a carico dell’institore, in quanto dotato di poteri rappresentativi e firma delle offerte. La Corte ha escluso che il giudizio di affidabilità richieda sentenze di condanna, valorizzando il carattere prognostico della valutazione e l’applicazione della teoria del contagio, e ha ritenuto non manifestamente illogica la valutazione di inadeguatezza delle misure di self-cleaning, tardive e generiche. Ha infine ritenuto configurabile un grave illecito professionale nella condotta del gestore uscente che ometta di fornire gli elenchi del personale alla stazione appaltante, essenziale per l’attuazione della clausola sociale, non rilevando che il CCNL preveda tale obbligo solo in favore delle organizzazioni sindacali e dell’operatore subentrante.
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Nota della Redazione
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