Porto d’armi, diniego legittimo anche se il reato è prescritto (TAR Sicilia n. 1086 del 19.03.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di diniego o revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi, la valutazione di inaffidabilità del richiedente costituisce espressione di ampia discrezionalità dell’Autorità di pubblica sicurezza ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo ove si traduca in valutazioni irrazionali o arbitrarie. Il giudizio prognostico sulla capacità di abuso prescinde dall’accertamento di un concreto abuso e può fondarsi su fatti isolati ma significativi, anche non attinenti alla materia delle armi e anche privi di rilevanza penale. Ai fini del requisito della buona condotta di cui all’art. 11 TULPS, l’estinzione del reato per prescrizione lascia integro il potere dell’Amministrazione di valutare autonomamente la personalità del soggetto, poiché le finalità di pubblica sicurezza sono distinte da quelle repressive del processo penale. Spetta all’Autorità dimostrare gli elementi che denotano la mancanza di buona condotta, ma la condotta irreprensibile richiesta al titolare dell’autorizzazione può essere infirmata anche da reati contravvenzionali o da sanzioni amministrative.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di una licenza di porto di fucile per uso caccia, presentava nel maggio 2016 istanza di rinnovo. Con comunicazione del 14 maggio 2016 l’Amministrazione gli contestava la pendenza di un processo penale per falso ideologico, nel quale era imputato insieme ad altri dipendenti dell’ente locale presso cui lavorava; con decreto del 22 luglio 2016 il Questore sospendeva l’istanza fino alle risultanze penali. Sopravvenuta sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, il ricorrente reiterava la richiesta di rinnovo. Con provvedimento notificato il 2 agosto 2019 il Questore rigettava l’istanza.

Il ricorrente impugnava il diniego deducendo la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per difetto di motivazione sugli elementi caratteriali ostativi e l’eccesso di potere per errore sui presupposti, carenza istruttoria e travisamento dei fatti. L’Amministrazione si costituiva chiedendo il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i due motivi per omogeneità delle censure e rigetta il ricorso perché manifestamente infondato. Muove dal principio per cui il provvedimento in materia di armi postula un giudizio prognostico sull’affidabilità del detentore e sulla potenziale capacità di abusarne, espressione di ampia discrezionalità e sindacabile solo se irrazionale o arbitraria, come affermato dalla stessa sezione (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3890 del 2023).

La facoltà di detenere e portare armi è interesse cedevole di fronte al ragionevole sospetto di abuso: l’Amministrazione può negare l’autorizzazione anche quando la condotta presenti soltanto segni di pericolosità o semplici indizi di inaffidabilità (TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 2152 del 2023). Non si tratta di sanzionare illeciti, ma di prevenire i sinistri da uso improprio o incauto delle armi (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 3192 del 2020).

La discrezionalità non esime dal rispetto dei canoni motivazionali e di ragionevolezza: la motivazione deve dare conto dell’adeguata istruttoria e delle circostanze di fatto da cui desumere la pericolosità (C.G.A.R.S. n. 599 del 2021; Cons. Stato, sez. I, n. 162 del 2021). Tuttavia, nella specie la valutazione di non affidabilità risulta immune dai vizi dedotti: dagli accertamenti era emerso a carico del ricorrente un procedimento penale per condotte di falsa attestazione della presenza in servizio, estranee alla materia delle armi ma rilevanti sotto il profilo della “buona condotta“.

Il Collegio richiama l’art. 11 TULPS e la declaratoria di illegittimità costituzionale del comma 2 nella parte in cui poneva a carico dell’interessato l’onere di provare la buona condotta (Corte cost. n. 440 del 1993), precisando che il requisito resta decisivo e spetta all’Autorità dimostrarne la mancanza (C.G.A.R.S. n. 900 del 2021). Il titolare dell’autorizzazione deve essere persona esente da indizi negativi e tenere condotta irreprensibile, immune da ammende anche remote (Cons. Stato, sez. III, n. 7273 del 2022).

La sentenza di proscioglimento per prescrizione lascia inalterato il potere amministrativo di autonoma valutazione della personalità, perché le finalità di pubblica sicurezza sono distinte da quelle repressive del processo penale (TAR Sicilia, Catania, sez. I, n. 386 del 2022). Il Collegio valorizza la reiterazione dei contegni e l’assenza di cause di assoluzione nel merito. Il ricorso è respinto, con condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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