La commissione di estinzione anticipata non integra il tasso usurario (Cass. civ. Sez. 1 n. 7164 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia di cui agli artt. 644 cod. pen. e 1815 cod. civ., non può essere considerata la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, poiché essa non costituisce una remunerazione in favore della banca dipendente dalla durata dell’effettiva utilizzazione del denaro, bensì un corrispettivo per lo scioglimento anticipato degli impegni contrattuali. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto il paradigma dell’omesso esame di un fatto decisivo, miri a ottenere una revisione dell’accertamento in fatto compiuto dal giudice di merito, in presenza del vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ. Il vizio di ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. attiene al solo ambito oggettivo della pronuncia e non alle ragioni di diritto poste a fondamento della decisione.
Il Fatto
La società, in qualità di accollante di un mutuo ipotecario di importo rilevante stipulato nel corso del 2004, convenne in giudizio la banca creditrice e l’originario cessionario del credito, chiedendo l’accertamento della nullità del contratto per intervenuta pattuizione di interessi usurari. L’attore dedusse che la natura usuraria del tasso doveva essere valutata considerando non solo gli interessi corrispettivi ma anche la commissione di estinzione anticipata e i costi di un contratto derivato di Interest Rate Swap stipulato dal debitore originario.
Il Tribunale rigettò la domanda, senza disporre la consulenza tecnica, e la Corte d’Appello confermò la decisione, ritenendo non superato il tasso soglia né per gli interessi corrispettivi né per quelli di mora. Il giudice di appello escluse l’incidenza della commissione di recesso, qualificandola come corrispettivo per lo scioglimento del contratto, e ritenne l’IRS estraneo al costo del mutuo. Avverso tale sentenza la società accollante ha proposto ricorso per cassazione, affidato a undici motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a censurare l’omesso esame degli elementi della consulenza tecnica di parte che avrebbero dimostrato il superamento del tasso soglia. I giudici di legittimità hanno rilevato che, essendo entrambe le decisioni di merito fondate sui medesimi calcoli, ricorreva il vincolo di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., e che il ricorrente mirava in realtà ad una revisione dell’accertamento fattuale, non consentita in sede di legittimità. I fatti indicati dal ricorrente non sono fatti storici ma argomentazioni difensive (Cass., Sez. U., n. 34476/2019).
In relazione alla commissione di estinzione anticipata, la Corte ha escluso che questa possa essere computata ai fini del superamento del tasso soglia. Tale commissione, infatti, non remunera l’utilizzazione del denaro ma costituisce il corrispettivo per lo scioglimento anticipato del rapporto negoziale: la sua esclusione risponde a una giurisprudenza consolidata con cui il ricorrente non si è confrontato, rendendo il motivo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. (Cass., n. 18497/2024; Cass., n. 26862/2024).
Quanto all’incidenza dei costi del contratto di IRS, la Corte ha dichiarato inammissibili i motivi dal quinto all’ottavo, rilevando come la sentenza impugnata avesse comunque accertato che, anche includendo il costo del derivato, il tasso effettivo risultava inferiore alla soglia. Tale statuizione, implicitamente censurata con i primi due motivi, già rigettati, priva di interesse l’esame delle doglianze relative all’utilizzabilità della documentazione e al preteso collegamento negoziale.
La Corte ha infine rigettato il ricorso, confermando la condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. Ha ritenuto configurabile l’abuso dello strumento processuale, vista la proposizione di undici motivi, di cui nove inammissibili e due manifestamente infondati, e ha liquidato le spese tenendo conto dell’intero valore del rapporto. Ha altresì condannato il ricorrente al pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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