Conto corrente bancario, onere probatorio del cliente sulla nullità delle clausole (Cass. civ. Sez. I n. 14010 del 26.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei rapporti di conto corrente bancario, il cliente che agisce per la restituzione di somme indebitamente versate in presenza di clausole nulle ha l’onere di provare l’inesistenza della causa giustificativa dei pagamenti effettuati, mediante la produzione del contratto che contiene le clausole stesse. Non può invocare a proprio favore il principio di vicinanza della prova per spostare tale onere in capo alla banca, poiché di regola ciascuna parte acquisisce la disponibilità del documento al momento della sottoscrizione. Il rilievo officioso della nullità presuppone che essa emerga dagli atti: è insufficiente la deduzione contenuta in un atto meramente illustrativo delle conclusioni già fissate, né assume rilievo la mancata contestazione della banca in appello, operando l’onere di contestazione specifica solo per il convenuto costituito e nel solo giudizio di primo grado.

Il Fatto

Un correntista conveniva in giudizio la banca per contestare gli addebiti di interessi e commissioni operati su un rapporto di conto corrente, deducendo la nullità delle clausole contrattuali per difetto di valida pattuizione. Il Tribunale rigettava la domanda; la Corte di appello confermava la decisione, rilevando l’omessa dimostrazione del dedotto difetto di valida pattuizione.

Il cliente proponeva quindi ricorso per cassazione con un unico motivo, incentrato sull’inesistenza del contratto scritto e sulla condotta processuale della banca. La banca resisteva con controricorso. Il Pubblico Ministero concludeva per il rigetto.

La Motivazione della Corte

La Sezione affronta un profilo di onere probatorio nelle controversie bancarie. Il ricorrente sosteneva che la questione dell’inesistenza del contratto scritto fosse stata proposta nella comparsa conclusionale di primo grado e che la banca non l’avesse contestata, con conseguente dovere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità.

La Corte esclude entrambe le premesse. Il rilievo officioso della nullità presuppone che essa emerga dagli atti; sarebbe stato giustificato solo se la circostanza fosse stata tempestivamente allegata dall’attore e non contestata dal convenuto. L’onere di contestazione specifica opera però unicamente per il convenuto costituito e nel solo giudizio di primo grado, dove si definiscono thema decidendum e thema probandum: non rileva la condotta processuale tenuta in appello, richiamando il precedente Cass. n. 22461 del 2015.

Quanto alla richiesta di documentazione contrattuale, la Corte osserva che l’inottemperanza della banca potrebbe assumere rilievo ai fini dell’ammissibilità di un’istanza di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ., attivabile dopo novanta giorni dalla richiesta, in forza del diritto del cliente ex art. 119, comma 4, t.u.b. (Cass. n. 2386 del 2022; Cass. n. 24641 del 2021). Nel caso concreto, però, il ricorrente non censura il mancato accoglimento di alcuna istanza in tal senso.

Il punto decisivo riguarda il principio di vicinanza della prova. La Corte ribadisce che il cliente non può invocarlo per spostare l’onere in capo alla banca, essendo di regola ciascuna parte in grado di acquisire il documento alla sottoscrizione (Cass. n. 33009 del 2019; Cass. n. 18227 del 2024; Cass. n. 5369 del 2024). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese e agli ulteriori importi ex art. 96 cod. proc. civ. e art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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