Drug test inattendibile e catena di custodia: illegittima l’aspettativa del militare (Cons. Stato n. 10338 del 23.12.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio espresso dalla commissione medica sulla idoneità fisica del personale militare costituisce espressione di discrezionalità tecnica e resta sindacabile, in sede giurisdizionale, solo per macroscopico travisamento di fatto, illogicità o incongruenza delle conclusioni. Tuttavia, il sindacato amministrativo si estende alla verifica dei presupposti di fatto e alla loro tenuta istruttoria: ove il dato sanitario posto a base dell’accertamento di inidoneità risulti inattendibile per violazione delle regole che presiedono alla catena di custodia del campione, l’esito positivo non può fondare la determinazione amministrativa. Ne deriva che il collocamento in aspettativa, quando protrae sine ratione l’assenza dal servizio oltre i 45 giorni di licenza straordinaria senza che sia raggiunta la prova dell’uso di sostanze stupefacenti, è illegittimo per eccesso di potere. La conseguente illegittimità degli atti impone la rettifica del foglio matricolare e consente il ristoro, in via equitativa, del danno da lesione dell’affidamento ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, nel limite della somma richiesta e nei limiti del pregiudizio provato.
Il Fatto
Un Caporal Maggiore dell’Esercito, in servizio presso un reparto di comunicazioni operativo, veniva sottoposto nel maggio 2007 a un test antidroga su campione di urina, con esito positivo ai cannabinoidi, e dichiarato temporaneamente non idoneo al servizio. Il giorno successivo il militare si recava presso una struttura sanitaria pubblica, dove gli accertamenti davano esito negativo. Il Dipartimento militare di medicina legale confermava l’inidoneità per ulteriori 20 giorni, in attesa dell’esame tossicologico del capello, anch’esso negativo fino a tre mesi prima; l’idoneità incondizionata era infine accertata il 13 agosto 2007.
Nel settembre 2007 l’amministrazione adottava il provvedimento di aspettativa per il periodo 13 luglio–13 agosto 2007, con annotazione sul foglio matricolare, mentre il procedimento disciplinare si chiudeva senza irrogazione di sanzione, esclusa la presunta assunzione di stupefacenti. Il militare impugnava davanti al TAR Marche l’atto di aspettativa e il provvedimento di chiusura del procedimento, chiedendo anche il risarcimento del danno, in particolare per la mancata partecipazione a una missione all’estero. Il TAR rigettava il ricorso; il militare proponeva appello, riproponendo in un unico motivo i profili di eccesso di potere, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato ribadisce l’indirizzo consolidato sulla discrezionalità tecnica della commissione medica, richiamando le proprie sentenze Sez. II n. 10372 del 2022 e n. 6184 del 2022: il sindacato del giudice amministrativo è limitato ai presupposti di fatto e ai manifesti vizi di irragionevolezza, abnormità o travisamento. Su questa base, però, il Collegio ritiene non condivisibile la valutazione del TAR.
La Corte rileva che non è stata raggiunta la prova dell’uso della sostanza; al contrario, la documentazione depone per il mancato uso. Il referto dell’8 maggio 2007 è giudicato inattendibile, non tanto per la volontarietà del test, quanto perché il giorno successivo il militare si era recato presso una struttura sanitaria pubblica che aveva accertato l’assenza di tracce di stupefacenti. L’amministrazione, dopo aver disposto 30 giorni per rivalutare la situazione, ha indebitamente prolungato di ulteriori 20 giorni l’assenza dal servizio, portando l’accertamento oltre i 45 giorni.
Concorre l’eccesso di potere per la gestione del campione: il prelievo dell’8 maggio è stato condotto al laboratorio dopo ben 6 giorni e refertato il 24 maggio, mentre le linee guida impongono la conservazione per un massimo di 24 ore a 4–8 gradi e a -20 gradi per periodi più lunghi. L’amministrazione non ha fornito alcuna prova della puntuale osservanza della catena di custodia, rendendo verosimile il vulnus alle garanzie dell’esaminato.
Accertata l’illegittimità degli accertamenti, ne deriva direttamente quella dell’atto di aspettativa e del provvedimento di definizione del procedimento disciplinare, con obbligo di rettifica del foglio matricolare. Quanto al danno da mancata missione, la Corte riconosce in via equitativa il 50% del richiesto, pari a euro 12.918,30, ai sensi dell’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, con soli interessi legali e senza rivalutazione, vietata dall’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991 e dall’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994. L’appello è accolto e le spese del grado sono compensate.
Nota della Redazione
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