Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Marche n. 1033 del 09.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato, il ricorso è procedibile quando sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669 dalla notifica del titolo all’Amministrazione senza che questa abbia adempiuto. Accertato l’inadempimento, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo quanto eventualmente già corrisposto. A tal fine assegna un termine congruo, decorrente dalla notificazione o comunicazione della decisione, e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con propria istanza e adotta ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, anche attraverso un funzionario delegato. La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza è giustificata quando l’inadempimento non è controverso al momento della proposizione del ricorso.

Il Fatto

Il giudice del lavoro, con sentenza del Tribunale di Fermo, aveva dichiarato il diritto della parte ricorrente di fruire del beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015 e, per l’effetto, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme indicate in sentenza per gli anni scolastici in relazione ai quali era stato accertato il diritto. Il giudice aveva posto a carico della parte resistente le spese di lite, con distrazione in favore del procuratore antistatario.

Sulla sentenza, regolarmente notificata, si era formato il giudicato, come da attestazione della Cancelleria prodotta in giudizio. La parte ricorrente lamentava che il giudicato non era stato eseguito dall’Amministrazione e proponeva ricorso per ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si costituiva con memoria formale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto verificato la procedibilità del ricorso. Ha rilevato che tra la notifica della sentenza all’Amministrazione e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669, senza che l’Amministrazione avesse dato esecuzione al titolo.

Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il Tribunale ha osservato che, in presenza dei presupposti di legge e in particolare del decorso del termine, la pubblica amministrazione, costituita solo formalmente, non aveva opposto alcuna ragione contraria alla spettanza e all’azionabilità della pretesa.

Il ricorso è stato quindi accolto e dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte. A tale fine è stato assegnato il termine di 30 giorni decorrenti dalla notificazione ad istanza di parte o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero. Il commissario assume le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore con propria istanza, trascorso il termine assegnato, e provvede entro i successivi centoventi giorni all’esecuzione dell’incarico, adottando ogni atto necessario, anche avvalendosi di un funzionario delegato.

Quanto alle spese del giudizio, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al relativo pagamento, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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