L’ottemperanza per la carta del docente: termine di 90 giorni e Commissario ad acta in caso di inerzia (Tar Lombardia n. 3132 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, decorso inutilmente il termine di 120 giorni per l’esecuzione della sentenza, il ricorso è procedibile. Qualora l’Amministrazione non provi l’avvenuto adempimento, il giudice dichiara l’inottemperanza, assegnando un congruo termine per l’esecuzione e nominando fin d’ora un Commissario ad acta che opererà solo su istanza del creditore, senza diritto a compenso trattandosi di funzioni istituzionali. La cessazione della materia del contendere è dichiarata limitatamente alla posizione del ricorrente che abbia ricevuto il pagamento.
Il Fatto
La vicenda trae origine da una sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente in favore di tre ricorrenti, per un periodo compreso tra gli anni scolastici 2018/19 e 2023/24 e per importi complessivi variabili da 2.000,00 a 2.500,00 euro. La sentenza, notificata al Ministero, era passata in giudicato.
Con ricorso per ottemperanza, i docenti hanno dedotto l’inadempimento dell’Amministrazione al giudicato. Il Ministero, costituitosi, ha documentato di aver corrisposto l’importo dovuto a una sola delle ricorrenti.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente dichiarato procedibile il ricorso, verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997. Nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere per la posizione della ricorrente che aveva ricevuto il pagamento.
Per gli altri due ricorrenti, il Collegio ha ritenuto fondata la pretesa, sorretta da idonea documentazione circa la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato, e non contestata dall’Amministrazione. Tale mancata prova dell’adempimento ha determinato la declaratoria di inottemperanza. È stato quindi assegnato all’Amministrazione il termine di 90 giorni per l’accredito delle somme, con la nomina fin d’ora di un Commissario ad acta.
La nomina del Commissario nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza è stata disposta per il caso di perdurante inottemperanza. La sua azione è subordinata alla presentazione di istanza da parte del creditore. Il Commissario, che opererà entro i successivi 60 giorni, non avrà diritto ad alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali del dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica. Il Tribunale ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in misura ridotta, in considerazione della natura seriale della questione, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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