Sconto tariffario strutture accreditate limitato al triennio 2007-2009 (Cass. civ. Sez. I n. 22742 del 12.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di remunerazione delle prestazioni rese per conto del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private accreditate, lo sconto previsto dall’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 ha efficacia temporalmente limitata al triennio 2007-2009. La disciplina assessoriale che ha recepito tale sconto non può, pertanto, fondare il recupero delle somme erogate a tariffa piena per gli anni successivi. Il carattere transitorio della norma è connaturato al piano di rientro e confermato dalla giurisprudenza costituzionale e amministrativa. Il D.A. n. 170/2013, nel prendere atto del venir meno della sospensiva, non può estendere il meccanismo oltre il limite temporale fissato dalla legge.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata riceveva dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania l’avvio del procedimento di recupero delle somme corrisposte a tariffa piena. Il recupero si fondava sul D.A. n. 170 del 28/01/2013, che aveva ripristinato le tariffe scontate in applicazione dell’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006. I conteggi indicavano un debito complessivo per gli anni 2008, 2009 e 2010.

La struttura promuoveva domanda di accertamento negativo davanti al Tribunale, che la respingeva. L’appello veniva rigettato dalla Corte di appello di Catania, che riteneva applicabile il regime tariffario scontato imposto dalla legge ai sensi dell’art. 1339 c.c., a nulla rilevando l’avvenuta esecuzione dei contratti. Avverso tale decisione la struttura ha proposto ricorso per cassazione, con due motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla ricognizione del quadro normativo. La procedura di accreditamento è disciplinata dall’art. 8 quater d.lgs. n. 502 del 1992, cui segue quella degli accordi contrattuali ex art. 8 quinquies d.lgs. n. 502 del 1992. Le tariffe sono fissate dal Ministero della salute entro soglie massime, mentre le regioni determinano gli importi concreti; l’eccedenza rispetto alla soglia resta a carico del bilancio regionale.

La Corte ricorda che l’art. 1, comma 796, lett. o), l. n. 296 del 2006 ha introdotto gli sconti tariffari per le prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, in attuazione del patto nazionale per la salute. La giurisprudenza costituzionale ha ritenuto non fondata la questione di legittimità, valorizzando il carattere transitorio della disposizione, riferita al triennio 2007-2009.

Il Collegio conferma il proprio consolidato indirizzo, richiamando numerosi precedenti. Il D.A. n. 336/2008 aveva disposto la reviviscenza delle tariffe previgenti, con riserva di ripetizione, al solo fine di recepire gli effetti della sospensiva del giudice amministrativo. Una volta respinte le impugnative avverso il D.A. n. 1977/2007, la sospensione ha cessato di produrre effetti e la riserva di ripetizione è divenuta operativa. Non vi è stata, dunque, alcuna modifica unilaterale retroattiva dei rapporti contrattuali.

Il punto decisivo attiene, però, alla durata dello sconto. Secondo l’indirizzo cui la Corte dà continuità, lo sconto è limitato al triennio 2007-2009, e opera fino al 31 dicembre 2009. Il termine del 31 dicembre 2008, invocato dalla parte, riguarda la sola necessità di aggiornamento delle tariffe e non incide sull’applicabilità dello sconto nel triennio. Tale conclusione è coerente con le sentenze del Consiglio di Stato n. 4840 e n. 4843 del 24/06/2021, che hanno ravvisato nel D.A. n. 170/2013 non l’esercizio di una potestà amministrativa, ma la mera presa d’atto del venir meno della sospensiva, senza considerare che la fonte del regime tariffario aveva perso efficacia a decorrere dal 2010.

Ne consegue l’accoglimento, in parte, del primo motivo. Il D.A. n. 170/2013 non poteva giustificare la ripetizione dei compensi liquidati per gli anni successivi al triennio. Assorbito il secondo motivo, la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, perché esamini la residua materia del contendere alla luce del principio enunciato.

Nota della Redazione

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