Deroga convenzionale all’art. 1692 cod. civ. ed obbligo di pagamento del vettore (Cass. civ. Sez. 3 n. 6355 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di contratto di trasporto, le parti possono derogare alla disciplina di cui agli artt. 1689 e 1692 cod. civ., invertendo l’onere del pagamento del corrispettivo e ponendolo a carico del mittente anziché del destinatario, purché tale deroga risulti da una clausola contrattuale espressa. Ne consegue che, in presenza di siffatta pattuizione, il destinatario non è obbligato al pagamento del prezzo del trasporto al vettore o al subvettore, essendo invece tenuto a tale adempimento il vettore che ha subappaltato l’esecuzione del trasporto. È, inoltre, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che prospetti una interpretazione delle clausole contrattuali alternativa a quella accolta dal giudice di merito, senza fare esplicito riferimento ai canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ., indicando le norme asseritamente violate e le ragioni della dedotta violazione. La nullità della sentenza per irriducibile contraddittorietà della motivazione deve emergere immediatamente e direttamente dal testo stesso del provvedimento, prescindendo dal confronto con le risultanze processuali.

Il Fatto

La società vettore aveva richiesto il pagamento dei corrispettivi per trasporti effettuati nei confronti della società destinataria delle merci. La destinataria aveva proposto opposizione, eccependo il difetto di titolarità passiva del rapporto, non avendo ordinato i trasporti ma avendo acquistato la merce dalla società mittente, con pattuizione che le spese di trasporto restassero a carico di quest’ultima e della società committente, con cui il vettore aveva stipulato un contratto quadro contenente clausole specifiche sulla determinazione e quantificazione dei pagamenti dovuti. Il giudice di primo grado e, successivamente, la corte territoriale avevano accolto tale eccezione, ritenendo che le parti avessero validamente derogato alla disciplina legale del trasporto.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i due motivi proposti. In riferimento al primo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 1689 e 1692 cod. civ., la Corte ha rilevato che la parte ricorrente non si confrontava con la motivazione della corte territoriale, la quale aveva correttamente evidenziato che il contratto di trasporto conteneva una clausola espressa che derogava alla disciplina codicistica, ponendo l’onere del pagamento a carico del committente. La Corte ha ricordato che tale deroga è legittima, in quanto l’onere delle spese di trasporto può essere modificato o invertito mediante apposita pattuizione, come affermato dai precedenti giurisprudenziali richiamati. La seconda parte del motivo è stata ritenuta parimenti inammissibile, poiché la ricorrente aveva prospettato una diversa interpretazione delle clausole contrattuali, senza indicare i criteri ermeneutici di cui agli artt. 1362 e seguenti cod. civ. ritenuti violati e senza precisare le ragioni per cui l’interpretazione accolta dal giudice di merito fosse illogica o insufficiente. Sul secondo motivo, concernente la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la Corte ha rilevato la sua non rilevanza, in quanto la dedotta contraddittorietà non emergeva dal testo della decisione impugnata, ma da una tesi ricostruttiva della parte, incompatibile con il principio per cui il vizio di irriducibile contraddittorietà deve emergere direttamente dal provvedimento. La Corte ha inoltre escluso che l’eccezione di incompetenza territoriale fondata su una clausola del contratto potesse implicare un riconoscimento della qualità di titolare passivo del rapporto in capo alla destinataria, atteso che entrambe le eccezioni traevano origine dal medesimo negozio. La soccombenza ha comportato la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sanzione per lite temeraria ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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