Ripetizione dell’indebito verso il fornitore dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale (Cass. civ. Sez. 3 n. 2507 del 05.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di addebito dell’addizionale provinciale sulle accise per l’energia elettrica, il consumatore finale che abbia corrisposto al fornitore, a titolo di rivalsa, l’imposta riconosciuta in contrasto con il diritto dell’Unione Europea è legittimato ad agire in ripetizione dell’indebito ex art. 2033 cod. civ. direttamente nei confronti del fornitore, nel rispetto dell’ordinario termine decennale di prescrizione. La declaratoria di illegittimità costituzionale della norma interna, per contrarietà al diritto UE, comporta nei rapporti tra solvens e accipiens la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Il fornitore può a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato.
Il Fatto
La società fornitrice di energia elettrica ricorre per cassazione avverso la sentenza della corte territoriale che, confermando la decisione di primo grado, aveva accolto la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dal consumatore finale. Quest’ultimo aveva richiesto la restituzione delle somme versate a titolo di addizionale provinciale alle accise sulla fornitura di energia elettrica, sostenendo la non debenza di tali somme per contrasto della norma impositiva con la normativa unionale.
Il giudice d’appello aveva affermato il diritto del consumatore al rimborso, valorizzando la separazione tra il rapporto tributario intercorrente tra fornitore ed ente impositore e quello civilistico tra cliente e fornitore. La società fornitrice contesta tale impostazione, negando la sussistenza di un indebito oggettivo in assenza di disapplicabilità della norma interna.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione esamina congiuntamente i tre motivi di ricorso, stante la loro connessione, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità. Il thema decidendum va valutato considerando la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 43 del 2025, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come sostituito dall’art. 5 del d.lgs. n. 26 del 2007.
La declaratoria di illegittimità costituzionale, intervenuta per contrasto della norma interna con il diritto dell’Unione Europea, comporta la caducazione ex tunc della causa giustificatrice della prestazione. Ne consegue che il consumatore finale, che abbia corrisposto al fornitore l’imposta a titolo di rivalsa, è legittimato ad esercitare l’azione di ripetizione dell’indebito direttamente nei confronti dello stesso fornitore, il quale potrà a sua volta rivalersi nei confronti dello Stato.
Il Collegio, in ossequio al disposto dell’art. 118, comma 1, ultimo inciso, disp. att. cod. proc. civ., ritiene sufficiente rinviare alla motivazione di Cass. Sez. 3, n. 13740 del 2025 per giustificare il rigetto dei motivi, con opportuna correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell’art. 384, ultimo comma, cod. proc. civ.
Tale conclusione non è inficiata dalla sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 19 giugno 2025, in causa C-546/23, che, pur ribadendo la natura di imposta indiretta dell’addizionale sull’accisa, è comunque intervenuta su una disciplina già travolta dalla richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese del giudizio di legittimità sono integralmente compensate, essendo stato il ricorso deciso in via dirimente in forza di una pronuncia di illegittimità costituzionale intervenuta dopo la sua proposizione. La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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