Eccesso di potere giurisdizionale escluso per errore interpretativo del giudice amministrativo (Cass. Sez. Un. n. 29690 del 10.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di eccesso di potere giurisdizionale denunciabile con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111, ottavo comma, Cost. e dell’art. 110 c.p.a., ricorre solo nelle ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione e di sconfinamento o arretramento, non essendo configurabile in presenza di errores in iudicando o in procedendo. L’erronea interpretazione delle norme che regolano il vincolo tavolare e la presunzione di legittimità dello stesso costituisce attività di qualificazione ed esegesi riservata al proprium della funzione giurisdizionale e non integra invasione della sfera riservata alla pubblica amministrazione. Non realizza sconfinamento nel merito amministrativo la pronuncia di rigetto che si esaurisca nella conferma del provvedimento impugnato, senza sostituirsi ad esso, rispettando il limite dell’art. 34, comma 2, c.p.a.

Il Fatto

Alcuni proprietari di unità immobiliari e autorimesse site in un condominio del Comune di Cortina d’Ampezzo impugnavano, con ricorso straordinario poi traslato in sede giurisdizionale, l’ordinanza comunale che imponeva il divieto di utilizzo dell’autorimessa interrata fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, oltre agli atti presupposti e al permesso di costruire che aveva assentito la trasformazione di un locale magazzino in box auto.

I ricorrenti deducevano la violazione del vincolo tavolare che limitava a nove i posti auto dell’autorimessa. Il TAR Veneto dichiarava inammissibili talune domande e infondate le altre; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 938/2024, respingeva l’appello. Proponeva allora ricorso per cassazione il ricorrente, deducendo eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera legislativa e del merito amministrativo.

La Motivazione della Corte

Le Sezioni Unite ricostruiscono la nozione di eccesso di potere giurisdizionale richiamando il consolidato orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 8848 del 2020, n. 10245 del 2021 e n. 30112 del 2021. Il vizio è riferibile alle sole ipotesi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione, di sconfinamento e di arretramento, e non agli errores in procedendo o in iudicando, che non investono i limiti esterni del potere giurisdizionale ma solo la legittimità del suo esercizio.

La Corte richiama la nozione posta dalla Corte cost. n. 6 del 2018, che non ammette letture estensive neppure in presenza di sentenze abnormi o anomale, e ribadisce che la negazione in concreto della tutela, frutto di erronea interpretazione delle norme o di non corretta valutazione dei fatti, non integra rifiuto o eccesso di giurisdizione.

Quanto al primo profilo, l’interpretazione data dal Consiglio di Stato al vincolo tavolare — secondo cui non sarebbe previsto un limite massimo al numero di box realizzabili — costituisce attività di qualificazione degli atti e di esegesi della legge, riconducibile al proprium della funzione giurisdizionale secondo il richiamo a Cass. Sez. Un. n. 18240 del 2018. Non si configura dunque alcuna invasione della sfera riservata alla pubblica amministrazione.

Sul secondo profilo, la Corte esclude lo sconfinamento nel merito amministrativo. Il giudice amministrativo, negando il diritto all’edificazione del muro, ha applicato il limite dell’art. 34, comma 2, c.p.a., che vieta di pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati. La pronuncia di rigetto si esaurisce nella conferma del provvedimento impugnato e non si sostituisce ad esso, secondo l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite n. 14264 del 2019, n. 18559 del 2024 e n. 7530 del 2025.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Le Sezioni Unite applicano l’art. 96, terzi e quarto comma, cod. proc. civ., condannando il ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore dei controricorrenti e di una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, oltre al versamento del doppio contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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