Eccesso di potere giurisdizionale del giudice contabile e limiti esterni della giurisdizione (Cass. civ. Sez. Un. n. 3295 del 05.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il controllo sui limiti esterni della giurisdizione, affidato alle Sezioni Unite dall’art. 111, comma ottavo, Cost., non si estende al sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo o contabile. L’eccesso di potere giurisdizionale è configurabile solo quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, ovvero la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto di cognizione giurisdizionale. È invece error in iudicando, non vizio di giurisdizione, l’applicazione di un istituto di origine giurisprudenziale, come la responsabilità erariale sussidiaria per colpa grave, che il ricorrente imputi di sconfinare nella produzione normativa riservata al legislatore. Attiene ai limiti interni, e non esterni, della giurisdizione anche la questione di legittimità costituzionale proposta dinanzi alla Corte regolatrice, priva di rilevanza nel giudizio sulla giurisdizione.
Il Fatto
Un dipendente di un istituto musicale, in posizione apicale, è stato condannato dalla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale d’appello per la Regione Siciliana, al pagamento di una somma a titolo di responsabilità erariale, in via sussidiaria e con beneficium excussionis rispetto ad altri soggetti condannati in via principale. Il giudice contabile ha escluso il dolo e ha ravvisato una colpa grave, applicando la prescrizione quinquennale decorrente dall’invito a dedurre.
Il ricorrente ha impugnato la sentenza per cassazione deducendo, tra l’altro, che il giudice contabile avrebbe applicato un istituto non previsto dal legislatore, sconfinando nella sfera riservata a quest’ultimo. Ha inoltre censurato la mancanza di potestas iudicandi per difetto di domanda e la composizione del collegio, avendo il relatore fatto parte della Procura regionale contabile fino a pochi mesi prima. La Procura Generale ha resistito con controricorso e il Procuratore Generale ha concluso per l’inammissibilità.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite muovono dalla sentenza della Corte costituzionale n. 6 del 24 gennaio 2018, secondo cui l’eccesso di potere giurisdizionale denunziabile per motivi inerenti alla giurisdizione è riferibile alle sole ipotesi di difetto assoluto: quando il giudice speciale affermi la propria giurisdizione nella sfera riservata al legislatore o all’amministrazione, ovvero la neghi sull’erroneo presupposto che la materia non possa formare oggetto, in via assoluta, di cognizione giurisdizionale. Sussiste difetto relativo, invece, quando affermi la propria giurisdizione su materia attribuita ad altra giurisdizione o la neghi sull’erroneo presupposto che appartenga ad altri giudici.
Il controllo non può estendersi al sindacato di sentenze incorse in uno stravolgimento delle norme di riferimento. L’attività di interpretazione può dare luogo a un error in iudicando, ma non integra violazione dei limiti esterni della giurisdizione speciale. Lo sconfinamento nella sfera riservata al legislatore è configurabile solo quando il giudice abbia posto in essere un’attività di produzione normativa attribuita in via esclusiva al legislatore.
Nel caso in esame, lo stesso ricorrente qualifica la responsabilità sussidiaria per colpa grave come un’interpretazione di origine giurisprudenziale, ipotesi di diritto vivente. Le censure contestano dunque gli esiti dell’interpretazione delle disposizioni da parte del giudice contabile, nei quali non è ravvisabile alcun travalicamento del proprio ambito di giurisdizione. La questione di legittimità costituzionale proposta risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza, poiché dinanzi alla Corte regolatrice non deve farsi applicazione della norma censurata, ma solo delle disposizioni che consentono la verifica della legittimità dell’esercizio del potere giurisdizionale.
Quanto alla dedotta mancanza di potestas iudicandi, la censura si risolve in un error in procedendo relativo al modo in cui il giudice ha esercitato il potere, rispetto al quale non è possibile sollecitare il controllo delle Sezioni Unite. La Corte di cassazione è organo regolatore della giurisdizione, non garante ultimo della nomofilachia.
Infine, la censura sulla composizione del collegio attiene al regolare svolgimento del processo. L’illegittima composizione dell’organo giurisdizionale è riconducibile al sindacato per motivi inerenti alla giurisdizione solo se il vizio sia di gravità tale da determinare una alterazione strutturale dell’organo, per vizi di numero o di qualità dei membri, con totale carenza di legittimazione di uno o più componenti: ipotesi non ravvisabile nella specie. Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.