Eccesso di potere giurisdizionale e limiti interni della giurisdizione amministrativa (Cass. civ. Sez. Un. n. 738 del 09.01.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le doglianze che prospettano un preteso error in iudicando del giudice amministrativo attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono denunciabili per eccesso di potere giurisdizionale ex art. 111, comma 8, Cost. Il giudice d’appello amministrativo non può limitarsi a esaminare l’impugnazione incidentale accogliendola, omettendo l’esame di quella principale: una simile pretesa è incompatibile con il diritto dell’Unione. La sentenza revocatoria sopravvenuta, che modifica l’assetto della gara e le posizioni sostanziali e processuali delle parti, incide sull’interesse alla proposizione del ricorso per cassazione, rendendo inammissibili i motivi che presuppongono la posizione processuale ormai superata.
Il Fatto
Due società partecipavano alla gara per l’affidamento di una concessione demaniale marittima relativa all’occupazione e gestione di una darsena turistica. Risultava aggiudicataria la ricorrente. La società seconda classificata impugnava l’aggiudicazione, deducendo che la vincitrice non avrebbe potuto partecipare alla gara, non svolgendo attività attinenti all’oggetto della concessione.
Il TAR Sicilia rigettava il ricorso. La sentenza veniva impugnata in via principale dalla società seconda classificata e, in via incidentale, dalla vincitrice, che imputava alla controparte di non possedere i requisiti di partecipazione. Il C.G.A.R.S. accoglieva entrambi gli appelli e annullava l’ammissione alla gara di entrambe le società e l’aggiudicazione. Avverso questa sentenza la società vincitrice proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte dà preliminarmente atto che la sentenza impugnata è stata revocata dal C.G.A.R.S. con sentenza n. 262 del 5 aprile 2023. La sentenza qui impugnata aveva annullato l’ammissione alla gara di entrambe le società; con la sentenza revocatoria la seconda classificata è stata riammessa alla gara, essendosi accertato il possesso dei requisiti, mentre la vincitrice è rimasta esclusa e l’aggiudicazione in suo favore è stata confermata come annullata. I motivi di ricorso vanno dunque esaminati alla luce di tale sentenza, che ha modificato l’assetto della gara e le posizioni sostanziali e processuali delle parti.
Con il primo motivo la ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale per violazione dei limiti esterni della giurisdizione, sotto il profilo dello sconfinamento nella sfera della pubblica amministrazione: il giudice amministrativo avrebbe vagliato la legittimità dell’ammissione sulla base di un requisito non richiesto dal bando, ma creato dal giudice stesso.
La Corte rileva che la statuizione riguardante l’esclusione della ricorrente non è incisa dalla sentenza revocatoria. Il motivo è comunque inammissibile, poiché prospetta in termini di eccesso di potere giurisdizionale doglianze inerenti a un ipotetico error in iudicando riferibile alla sentenza impugnata, incensurabile ex art. 111, comma 8, Cost., riguardando i limiti interni della giurisdizione. Il giudice amministrativo ha accertato che la ricorrente esercitava attività non attinenti all’oggetto dei servizi, come risultava dal certificato camerale, in considerazione delle attività in concreto esercitate.
Con il secondo motivo la ricorrente denuncia eccesso di potere giurisdizionale sotto il profilo della denegata giustizia, deducendo che il giudice d’appello, avendo accolto la propria impugnazione incidentale volta a escludere la controparte, avrebbe dovuto dichiarare improcedibile l’appello principale anziché accoglierlo, per difetto di interesse. Il motivo è inammissibile per effetto della sentenza revocatoria, che ha riammesso la seconda classificata alla gara e rigettato il motivo incidentale della ricorrente; quest’ultima ha così perduto la posizione da cui poteva trarre la legittimazione a proporre il motivo.
Il motivo è comunque manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata correttamente esaminato entrambe le impugnazioni. La pretesa che il giudice d’appello si limitasse a esaminare l’impugnazione incidentale senza esaminare quella principale è già stata censurata dalle Sezioni Unite n. 2242/2015 e n. 31226/2017 e, in senso conforme, dalla Corte di giustizia UE 21 dicembre 2021, C-497/20, perché incompatibile con il diritto dell’Unione. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese.
Nota della Redazione
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