Responsabilità dei soci di società cancellata e titolo sussidiario ex art. 36 (Cass. civ. Sez. V n. 22254 del 01.08.2025)

Principi di diritto (Massima)
A seguito della cancellazione della società dal registro delle imprese, i soci subentrano ex lege nei rapporti debitori già facenti capo all’ente estinto ai sensi dell’art. 2495 cod. civ., con un fenomeno di tipo successorio: la responsabilità discende dal solo fatto di rivestire la qualità di socio, indipendentemente dalla percezione di somme in base al bilancio finale di liquidazione. L’Amministrazione finanziaria non è pertanto gravata dell’onere di provare l’effettiva riscossione di utilità da parte dei soci. Il titolo di responsabilità previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973 è invece di natura sussidiaria, autonoma e diversa da quella successoria, fondata su presupposti propri. Il giudice di merito che fondi la decisione sul solo art. 2495 cod. civ., omettendo ogni vaglio sui presupposti della responsabilità sussidiaria, incorre in violazione di legge.

Il Fatto

In controversia avente ad oggetto l’impugnazione di avvisi di accertamento di maggior reddito d’impresa ai fini IVA ed IRES per l’anno d’imposta 2006, l’Amministrazione finanziaria aveva emesso gli atti nei confronti dei soci di una società a responsabilità limitata, cancellata dal registro delle imprese in data 28/09/2011.

La Commissione tributaria regionale del Piemonte aveva rigettato l’appello dei contribuenti, confermando la sfavorevole decisione di primo grado. I soci avevano proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui l’Amministrazione aveva replicato con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui i ricorrenti censuravano il difetto di motivazione degli atti impositivi, è dichiarato inammissibile per difetto di specificità: i ricorrenti non avevano trascritto le parti essenziali degli atti, né li avevano allegati o localizzati nei fascicoli di merito, impedendo alla Corte la verifica di fondatezza. Il Collegio richiama il principio di autosufficienza del ricorso, come precisato dalle Sezioni Unite n. 8950/2022 e ribadito da Sezioni Unite n. 22986/2024, letto alla luce della sentenza CEDU del 28 ottobre 2021, Succi e altri c. Italia: il requisito formale non deve trasmodare in eccessivo formalismo, ma richiede l’individuazione chiara del contenuto dell’atto e la sua esatta collocazione.

Nel merito, il primo motivo è comunque infondato. I giudici di appello hanno correttamente ritenuto sufficiente che nell’avviso di accertamento risultasse la qualità di socio della società cessata, non essendo richiesta alcuna ulteriore specificazione dell’iter logico-giuridico, nemmeno in ordine al limite della responsabilità di ciascun socio.

Il secondo, terzo e quarto motivo, esaminati congiuntamente, sono fondati nei termini di motivazione. La Corte premette che la fattispecie non è regolata dall’art. 28, comma 4, legge n. 175 del 2014, essendo la società cancellata prima dell’entrata in vigore della disposizione, ma dall’art. 2495 cod. civ. Richiamando le Sezioni Unite n. 3625/2025, che danno continuità a Sezioni Unite nn. 6070, 6071 e 6072 del 2013, il Collegio ribadisce che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso in base alla liquidazione. Il socio è successore per il solo fatto di essere tale, indipendentemente dalla percezione di quote di liquidazione.

Diversa è l’ipotesi dell’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 602/1973, che riguarda i soci che abbiano ricevuto denaro o beni sociali nei due periodi d’imposta precedenti la messa in liquidazione o assegnazioni dai liquidatori: si tratta di un titolo sussidiario, che non è di tipo successorio ma si aggiunge ad esso. Poiché la pretesa era stata azionata anche ai sensi di tale norma, e la sentenza impugnata si limita a darne atto senza alcun vaglio dei presupposti, i motivi sono infondati quanto all’art. 2495 cod. civ. e vanno accolti quanto alla violazione dell’art. 36 d.P.R. n. 602/1973. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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