Eccezione di estinzione del giudizio riassunto va proposta con la prima difesa (Cass. civ. Sez. II n. 114 del 03.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle cause per le quali non trova applicazione, ratione temporis, la riforma operata con la legge n. 69/2009, l’eccezione di estinzione del giudizio per inattività delle parti deve essere sollevata, ai sensi dell’art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. nel testo allora vigente, con assoluta pregiudizialità, cioè prima di ogni altra difesa. Se dall’atto di citazione in riassunzione emerge che l’attrice non ha integrato il contraddittorio nei tempi stabiliti dal giudice o dalla legge, l’eccezione è tardiva ove la convenuta non la proponga con la prima difesa, rappresentata dall’atto di costituzione in riassunzione. Non rileva che il giudice, in violazione dell’art. 307, terzo comma, cod. proc. civ., a scadenza già avvenuta del termine, assegni impropriamente un nuovo termine.

Il Fatto

La vicenda trae origine da un giudizio di accertamento della proprietà e comproprietà di alcuni immobili, introdotto nel 1993. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 2007, aveva dichiarato la nullità della decisione di primo grado per difetto di contraddittorio e rimesso le parti davanti al Tribunale ai sensi dell’art. 354 cod. proc. civ.

Riassunta la causa, gli attori chiesero l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti degli eredi di un litisconsorte pretermesso. Il giudice autorizzò la notifica e rinviò per la verifica dell’incombente. A seguito dell’eccezione dei convenuti, il Tribunale dichiarò l’estinzione del giudizio per art. 307 cod. proc. civ. L’impugnazione proposta dagli attori venne rigettata nel resto dalla Corte d’appello, e la questione approda così in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte affronta il motivo con cui i ricorrenti censurano la violazione dell’art. 307, quarto comma, cod. proc. civ. nel testo anteriore alla riforma del 2009. Poiché la causa era stata instaurata nel 1993, trova applicazione il regime previgente, che subordinava l’operatività dell’estinzione di diritto alla eccezione della parte interessata, da formulare prima di ogni altra difesa a pena di rinuncia.

Il collegio ribadisce che l’eccezione contenuta nella comparsa di costituzione in riassunzione e richiamata all’udienza di prosecuzione è tempestiva anche se contestuale a difese di merito, perché la richiesta di estinzione si pone come logicamente prioritaria. Richiama sul punto Sez. I n. 4201 del 2012. Precisano poi che l’eccezione ha carattere di assoluta pregiudizialità: in caso di contestuale proposizione di più eccezioni occorre la precisazione che essa è proposta in via pregiudiziale, altrimenti la si intende tacitamente rinunciata, come affermato da Sez. II n. 699 del 2000 e da Sez. III n. 1696 del 2009.

Applicando tali principi, la Corte rileva che nel caso concreto l’eccezione non venne sollevata con il primo atto difensivo, ossia con la costituzione nel giudizio riassunto, risultando quindi tardiva. Né poteva dubitarsi dell’ipotesi estintiva, poiché gli stessi ricorrenti, nell’atto di riassunzione, avevano chiesto in via alternativa l’autorizzazione alla notifica per pubblici proclami e in via subordinata una consulenza tecnica per individuare i contraddittori pretermessi, ammettendo così di non avere tempestivamente assolto all’incombente.

La Corte esclude che l’ordinanza con cui il giudice aveva autorizzato la notifica per pubblici proclami possa assumere rilievo: essendosi già verificato il fatto interruttivo, il giudice non poteva assegnare un nuovo termine senza violare il terzo comma dell’art. 307 cod. proc. civ. Non ricorreva l’ipotesi in cui chi ha interesse alla riassunzione dimostri di avere diligentemente tentato la notifica entro i termini, senza riuscirvi per causa a lui non imputabile, o di averla raggiunta almeno per uno dei litisconsorti pretermessi (Sez. II n. 29222 del 2017). Richiamato infine l’orientamento secondo cui l’inosservanza del termine semestrale dell’art. 305 cod. proc. civ. determina l’estinzione e preclude al giudice ogni potere di riattivazione del processo (Sez. I n. 15948 del 2005).

Il primo motivo è quindi accolto, con assorbimento degli altri, cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *