Garanzia autonoma: inopponibili le nullità relative alla forma (Cass. civ. Sez. I n. 33748 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non può opporre al creditore la mancanza di determinazione per iscritto degli interessi superiori alla misura legale, in quanto trattasi di nullità diversa da quella per contrarietà a norma imperativa o per illiceità della causa. L’autonomia dell’obbligazione del garante rispetto a quella dell’obbligato principale non consente la comunicazione delle eccezioni relative al rapporto sottostante, salvo i casi eccezionali di escussione abusiva o fraudolenta, inesistenza dell’obbligazione garantita e nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa. La mancanza della forma scritta prescritta dall’art. 1284, comma 3, cod. civ. integra una nullità di natura strutturale, per difetto del requisito della forma, priva dei connotati che legittimano l’opposizione al creditore beneficiario.
Il Fatto
La società debitrice principale e il garante hanno proposto separate opposizioni al decreto ingiuntivo emesso in favore della banca per il saldo debitore di un conto corrente, deducendo la nullità del contratto dell’obbligato principale per difetto di pattuizione scritta degli interessi ultralegali e per indebita capitalizzazione trimestrale.
Il Tribunale, riuniti i giudizi, ha parzialmente accolto la domanda della debitrice, revocando il decreto e rideterminando il saldo, mentre ha rigettato la domanda del garante, qualificando la garanzia come contratto autonomo di garanzia. La Corte d’Appello ha confermato tale qualificazione e ha ritenuto che la nullità della clausola sugli interessi ultralegali non si comunichi alla garanzia a prima richiesta. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, cui hanno resistito la cedente e i cessionari del credito.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente dato atto dell’estromissione del cedente, già estraneo al giudizio di appello con la sentenza di primo grado e su cui si è formato il giudicato, richiamando Cass., n. 7612/2022. Il primo motivo, volto a contestare la qualificazione della garanzia, è stato dichiarato inammissibile: si tratta di censura di merito, non impugnata la statuizione di inammissibilità dell’appello per assenza di specificità dei motivi, con conseguente passaggio in giudicato della statuizione pregiudiziale e difetto di interesse (Cass., Sez. Un., n. 3840/2007).
Il secondo motivo, in tema di anatocismo, è stato parimenti dichiarato inammissibile per difetto di confronto con la motivazione, non avendo il ricorrente formulato censura di error in procedendo per omessa pronuncia. Nel merito, il motivo è stato ritenuto infondato laddove il ricorrente pretendeva di estendere alla garanzia a prima richiesta la nullità conseguente alla pattuizione di interessi extralegali in assenza di forma scritta.
La Corte ha ricostruito la fisionomia del contratto autonomo di garanzia quale espressione dell’autonomia negoziale ex art. 1322 cod. civ., caratterizzato dall’assenza del vincolo di accessorietà rispetto all’obbligazione garantita (Cass., n. 14945/2015) e dalla funzione di tenere indenne il creditore delle conseguenze del mancato adempimento (Cass., n. 30509/2019), con traslazione del rischio economico dal beneficiario al garante (Cass., Sez. Un., n. 3947/2010). L’operatività della garanzia può essere inibita solo in casi eccezionali: escussione abusiva o fraudolenta, inesistenza dell’obbligazione garantita, nullità del contratto principale per contrarietà a norme imperative o illiceità della causa.
Il punto decisivo è che la stipulazione di un contratto privo di forma scritta con tasso ultralegale non integra pattuizione contraria a norme imperative o con causa illecita (Cass., n. 20397/2017; Cass., n. 5044/2009). La nullità per mancanza della forma scritta prescritta dall’art. 1284, comma 3, cod. civ. attiene al requisito strutturale dell’accordo ed è distinta da quella del primo e del secondo comma dell’art. 1418 cod. civ. Da qui il principio enunciato, in continuità con Cass. n. 20397 del 2017 e Cass. n. 14945 del 2025, che esclude l’opponibilità al creditore beneficiario.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per contrasto con il principio della doppia conforme di cui all’art. 348-ter cod. proc. civ., non essendo stata indicata la diversità delle ragioni di fatto assunte nei due gradi (Cass., n. 26934/2023). Il quarto motivo, in tema di spese, è stato rigettato: il principio della soccombenza, sia pure parziale, non opera solo in caso di parte interamente vittoriosa (Cass., n. 9860/2025), e la valutazione sulla compensazione resta riservata al giudice del merito (Cass., Sez. Un., n. 32061/2022). Il ricorso è stato rigettato, con raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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