Inammissibile il ricorso che non censura tutte le rationes decidendi (Cass. civ. Sez. I n. 5619 del 01.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Qualora la sentenza impugnata sia fondata su due distinte rationes decidendi, ciascuna autonomamente idonea a sorreggere la decisione, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibili, per difetto di interesse, le censure mosse alle altre ragioni oggetto di doglianza. L’accoglimento di tali censure non potrebbe infatti condurre alla cassazione della sentenza, stante l’intervenuta definitività della ragione rimasta incontestata. Il giudice di legittimità non può sostituire la propria valutazione a quella consacrata nel capo non impugnato, che conserva piena idoneità a giustificare il dispositivo.
Il Fatto
Il proprietario di un autoveicolo propose opposizione avverso un verbale con cui il Comune gli aveva contestato la sosta sul marciapiede, sostenendo che la violazione avrebbe dovuto essergli contestata immediatamente, poiché il conducente non era assente ma si trovava nei pressi del veicolo. Nel corso del giudizio di fronte al Giudice di pace, l’opponente propose querela di falso avverso il verbale di constatazione; il giudice dispose la sospensione del giudizio e rimise le parti dinanzi al Tribunale.
Il Tribunale accolse la domanda e dichiarò la falsità parziale del verbale. La Corte d’appello, su impugnazione del Comune, rigettò invece la querela di falso ed escluse l’interesse ad agire dell’opponente. Questi propose ricorso per cassazione, articolato in due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte territoriale aveva fondato il rigetto della querela su due argomenti distinti e autonomi: da un lato, l’esclusione della necessità della querela di falso per accertare la qualità di conducente della persona ritratta nei pressi del veicolo, trattandosi di mera deduzione personale dell’agente accertatore, non assistita da fede privilegiata; dall’altro, il difetto di interesse dell’attore all’accertamento della falsità, poiché l’identificazione contestata non costituiva l’unica ragione della mancata contestazione immediata.
Il ricorrente, con il primo motivo, censurò la sola conclusione sull’interesse ad agire, richiamando la competenza del Giudice di pace e la natura della querela di falso. Con il secondo motivo dedusse l’omesso esame di fatti decisivi, volti a dimostrare la qualità di conducente della persona ritratta nella fotografia.
La Corte osserva che il ricorrente non contesta la prima affermazione, relativa all’estraneità della querela di falso rispetto all’accertamento della qualità di conducente, e si limita a criticare la seconda. La censura sull’omesso esame, in particolare, non attinge alcuna delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata, che non si è pronunciata sull’identificazione della persona, ma ha solo escluso che la relativa deduzione fosse assistita da fede privilegiata.
Quanto al primo motivo, pur pertinente, esso non può trovare ingresso: l’eventuale accoglimento non condurrebbe all’annullamento della decisione, che resta sorretta dalla ragione rimasta incensurata. La Corte richiama il principio secondo cui, in presenza di due rationes decidendi autonomamente idonee, la mancata impugnazione di una di esse determina l’inammissibilità delle censure rivolte alle altre, perché la loro fondatezza non potrebbe travolgere il capo divenuto definitivo.
Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.