Eccezione di incompetenza territoriale incompleta e radicamento del foro del giudice adito (Cass. civ. Sez. III n. 33894 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza territoriale derogabile, l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto deve investire tutti i criteri di collegamento alternativamente previsti dagli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ. La contestazione incompleta, limitata ad alcuni soltanto dei fori astrattamente applicabili, è inefficace, con la conseguenza che il criterio non contestato si considera sussistente e la competenza del giudice adito resta radicata. In sede di regolamento di competenza, la Corte di cassazione è tenuta a rilevare d’ufficio l’incompletezza dell’eccezione, anche se il punto non è dedotto dalla parte ricorrente, perché l’accertamento attiene alla ritualità della stessa proposizione dell’eccezione. L’onere di contestazione grava su ciascun convenuto per la propria posizione, con particolare riguardo al foro generale della persona giuridica.
Il Fatto
Una legittimaria pretermessa, unica figlia di un’ascendente defunta, agisce in revocatoria davanti al Tribunale di Firenze per ottenere la dichiarazione di inefficacia di due compravendite immobiliari poste in essere dagli eredi testamentari in favore di una società. A fondamento delle azioni deduce un credito da lesione di legittima, oggetto di separato giudizio pendente davanti al Tribunale di Tempio Pausania, e un credito risarcitorio per la cattiva gestione del patrimonio ereditario.
I convenuti eccepiscono l’incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze, invocando il foro del luogo di apertura della successione e, in subordine, i fori generali dei rispettivi domicili. Il Tribunale dichiara la propria incompetenza, escludendo l’applicabilità del criterio del domicilio del creditore di cui all’art. 1182, comma 3, cod. civ. La ricorrente propone regolamento di competenza, articolando due motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dal principio consolidato secondo cui la competenza sull’azione revocatoria, in quanto relativa a un’obbligazione da tutelare mediante la dichiarazione di inefficacia del negozio, va determinata in base ai criteri alternativamente previsti dagli artt. 18-20 cod. proc. civ. Ne deriva che l’eccezione di incompetenza deve investire tutti i criteri astrattamente applicabili. Il Tribunale fiorentino ha esaminato analiticamente i fori generali e speciali, ritenendo la competenza radicata a Tempio Pausania.
Il primo motivo è fondato, ma per una ragione di ordine processuale, che la Corte rileva d’ufficio. Nel giudizio di merito era stata convenuta anche una persona giuridica. Nessuno dei convenuti ha contestato in modo completo il foro dell’art. 19 cod. proc. civ., che individua non solo la sede, ma anche l’eventuale stabilimento o il rappresentante autorizzato a stare in giudizio nel luogo del giudice adito.
Richiamando Cass. n. 21899 del 2008, la Corte afferma che la mancata contestazione della sussistenza di tale criterio comporta l’incompletezza dell’eccezione, che deve ritenersi come non proposta, con il conseguente radicamento della competenza del giudice adito. Ciascun convenuto aveva l’onere di una contestazione completa rispetto alla propria posizione e rispetto ai fori concorrenti.
Il Tribunale, pur avendo accertato che la sede legale della società era altrove, ha omesso di considerare che la mancata contestazione dell’esistenza in Firenze di un foro generale riferibile alla società impediva di ritenere ritualmente sollevata l’eccezione. Questo rilievo è dirimente e rende illegittima la declaratoria di incompetenza.
La sentenza è pertanto cassata e la competenza è dichiarata del Tribunale di Firenze, davanti al quale la causa dovrà essere riassunta. Quanto alle spese processuali, la Corte, richiamando Cass. n. 8912/2023, liquida il compenso secondo l’art. 5, comma 5, del d.m. n. 55 del 2014, considerando il regolamento di competenza un processo di valore indeterminabile, poiché non riguarda la controversia nella sua interezza.
Nota della Redazione
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