Responsabilità da cose in custodia e colpa della vittima come caso fortuito (Cass. civ. Sez. III n. 33896 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di correttezza dell’applicazione del principio della ragione più liquida, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui la parte rimasta soccombente per effetto della scelta del giudice di merito di esaminare, fra le questioni prospettate dalla controparte vittoriosa, direttamente una questione di merito ed assorbire, per effetto del suo accoglimento, una questione preliminare di rito da detta parte proposta, si dolga dell’erronea applicazione del detto principio deducendo l’erroneità dell’alterazione dell’ordine di esame delle questioni fra quelle di rito e quelle di merito. L’inammissibilità discende dalla circostanza che rispetto all’alterazione il ricorrente non è in alcun modo soccombente ed è privo di interesse ad impugnare. La responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è di natura oggettiva, fondata sul solo nesso causale tra la cosa in custodia e il danno; per liberarsi, il custode deve provare il caso fortuito, che può consistere anche nella condotta del danneggiato, sufficiente a interrompere il nesso eziologico quando sia “oggettivamente colposa”, intesa come inosservanza della normale cautela correlata alla situazione di rischio percepibile, non essendo più indefettibilmente richiesto che essa sia autonoma, eccezionale, imprevedibile e inevitabile.
Il Fatto
Gli eredi di una donna caduta a terra su una pavimentazione stradale sconnessa e ricolma d’acqua convenivano in giudizio il Comune, chiedendo il risarcimento dei danni riportati. Il Tribunale accoglieva la domanda e condannava l’ente al pagamento di una somma in favore degli eredi.
La Corte d’appello, in accoglimento dell’appello incidentale del Comune, rigettava la domanda risarcitoria per difetto di prova del nesso causale. I ricorrenti impugnavano la sentenza con ricorso per cassazione articolato in tre motivi.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo censurava la decisione per aver esaminato il merito prima della questione preliminare di rito, ovvero la carenza di legittimazione attiva degli eredi. La Corte ha riconosciuto che la ragione più liquida opera tra questioni di merito e non tra rito e merito, ma ha dichiarato il motivo inammissibile: la pregiudiziale era stata proposta dal Comune, non dai ricorrenti, che non possono dirsi soccombenti rispetto a un’alterazione che non li ha pregiudicati.
La Corte ha aggiunto che il motivo è comunque infondato, perché l’eventuale pronuncia sulla legittimazione non avrebbe inciso sull’esito reiettivo nel merito, per difetto di prova del fatto costitutivo. Manca quindi un interesse concreto a dolersi dell’ordine delle questioni.
Il secondo motivo prospettava una diversa lettura del materiale probatorio. La Corte lo ha ritenuto inammissibile, perché sollecita un’apprezzamento sostitutivo precluso in sede di legittimità. Il giudice di merito aveva valutato in modo comparato la deposizione di un teste e la documentazione fotografica, pervenendo a un giudizio di inattendibilità; le deduzioni dei ricorrenti, oltre che generiche, non rispettano i criteri di Cass. n. 11892 del 2016 e delle Sezioni Unite n. 16598 del 2016, né i limiti del travisamento della prova indicati dalle Sezioni Unite n. 5792 del 2024.
Quanto al terzo motivo, la Corte ha ribadito che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è oggettiva. Il caso fortuito può consistere nella condotta del danneggiato, sufficiente a interrompere il nesso causale se oggettivamente colposa. Il giudice di merito ha valorizzato elementi che rendevano il rischio prevedibile e superabile con l’ordinaria diligenza: il luogo noto alla vittima, la pioggia e la presenza di un accompagnatore. Tale valutazione, tipico apprezzamento di fatto, è incensurabile in sede di legittimità.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono la condanna dei ricorrenti alle spese, la distrazione in favore del difensore antistatario e l’obbligo del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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