Eccezione di incompetenza territoriale incompleta e radicamento della competenza (Cass. civ. Sez. II n. 19224 del 12.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di competenza per territorio derogabile, il foro pattizio, ancorché convenuto come esclusivo ex art. 29 cod. proc. civ., non è inderogabile e non impedisce le modificazioni per ragioni di connessione. Il convenuto, anche in senso sostanziale, come nell’opposizione a decreto ingiuntivo, ha l’onere di contestare l’incompetenza del giudice adito, nella prima difesa utile, con riferimento a tutti i criteri concorrenti degli artt. 18, 19 e 20 cod. proc. civ., indicando specificamente il giudice ritenuto competente. Verificatasi la decadenza o risultata inefficace l’eccezione, il giudice non può rilevare d’ufficio profili non proposti né supplire alla sua genericità o incompletezza, restando la competenza radicata in base al profilo non contestato. L’incompletezza dell’eccezione è controllabile d’ufficio dalla Corte di cassazione in sede di regolamento di competenza.

Il Fatto

Una società concedeva in affitto di ramo d’azienda, secondo il modello del rent to buy, il proprio complesso di beni software, con clausola di foro convenzionale esclusivo a favore del Tribunale di Padova. La conduttrice nominava una diversa società quale conduttrice e futura acquirente.

Quest’ultima otteneva dal Tribunale di Piacenza un decreto ingiuntivo per il corrispettivo di sette fatture, alcune delle quali relative a prestazioni eseguite in forza di una distinta commissione d’ordine. La debitrice proponeva opposizione. Il Tribunale di Piacenza, accogliendo l’eccezione di incompetenza, riteneva sussistente il foro convenzionale per tutti i crediti e declinava la propria competenza in favore del Tribunale di Padova. La società creditrice proponeva quindi regolamento necessario di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina il motivo relativo alla violazione degli artt. 29, 33, 38 e 40 cod. proc. civ. Il Tribunale aveva ravvisato una connessione oggettiva tra i crediti fondati sul contratto di affitto e quelli nascenti dal diverso contratto di fornitura di servizi software.

Su questo punto la Corte rileva che il foro stabilito dalle parti, in quanto pattizio e non legale, integra un’ipotesi di competenza derogata ma non inderogabile. Anche se pattuito come esclusivo, esso non impedisce, al pari di ogni altro criterio determinativo della competenza, le modificazioni per ragioni di connessione.

Costituisce principio consolidato che il convenuto, in senso formale o sostanziale, abbia l’onere, ai sensi dell’art. 38 cod. proc. civ., di contestare nella prima difesa utile l’incompetenza territoriale con riferimento a tutti i criteri concorrenti, indicando specificamente il giudice ritenuto competente. Verificatasi la decadenza o inefficace l’eccezione, il giudice non può rilevare d’ufficio profili non proposti né supplire alla genericità dell’eccezione stessa.

La Corte richiama sul punto Cass. Sez. 6-3 n. 4779 del 23.02.2021 e Cass. Sez. 6-3 n. 6380 del 14.03.2018, precisando che l’incompletezza dell’eccezione è controllabile d’ufficio in sede di regolamento di competenza.

Nel caso concreto, l’opponente si era limitata a eccepire l’esistenza del foro convenzionale di Padova, senza contestare la competenza del foro di Piacenza con riferimento ai due crediti non trovano titolo nel contratto di cessione di ramo d’azienda. L’eccezione doveva pertanto considerarsi tamquam non esset, perché non estesa a tutti i criteri astrattamente applicabili. Ne consegue che la competenza su tutta la domanda resta radicata presso il Tribunale di Piacenza, davanti al quale la controversia va riassunta nel termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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