Tariffa depurazione dovuta solo se servizio erogato correttamente (Cass. civ. Sez. III n. 12879 del 10.05.2024)

Principi di diritto (Massima)
La tariffa di depurazione può essere applicata solo qualora il servizio sia erogato in modo appropriato, secondo gli standard di qualità previsti dal d.lgs. n. 152/2006. Ove tali standard non siano raggiunti, il servizio deve considerarsi non reso, pur in presenza di un impianto che eroghi un trattamento primario, e gli utenti serviti da un depuratore non conforme sono esclusi dall’applicazione della relativa quota tariffaria. Alla fattispecie si applica il termine di prescrizione decennale, con diritto dell’utente di recuperare gli importi effettivamente pagati per il solo periodo in cui il servizio deve intendersi come non reso. L’efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008 è estesa a tutti i casi di mancata erogazione di un servizio di depurazione appropriato, e non ai soli casi di assenza o temporanea inattività degli impianti.

Il Fatto

Il gestore del servizio idrico integrato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Genova che, in sede di appello, aveva confermato la condanna al rimborso della quota di tariffa di depurazione in favore di un utente. Resiste il controricorrente. Un’altra società propone ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, articolando gli stessi motivi del ricorso principale.

Nelle more della fissazione dell’adunanza camerale, il gestore ricorrente deposita atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 cod. proc. civ., dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio. Né il controricorrente né la ricorrente incidentale aderiscono alla rinuncia.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i sei motivi del ricorso incidentale, ritenendoli connessi, e li qualifica in parte inammissibili e in parte infondati. Il nucleo della decisione riguarda l’applicabilità della quota di tariffa relativa al servizio di depurazione.

Richiamando la propria precedente Cass. n. 20361/2023, la Corte ribadisce che l’art. 8-sexies del d.l. n. 208/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 13/2009, va letto alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008. Da tale lettura discende che la tariffa di depurazione è dovuta solo se il servizio è erogato in modo appropriato, cioè conforme agli standard qualitativi del d.lgs. n. 152/2006.

Il passaggio decisivo riguarda l’ipotesi in cui il depuratore esista ma eroghi il solo trattamento primario. In tal caso il servizio deve considerarsi non reso e gli utenti serviti vanno esclusi dall’applicazione della quota di tariffa di depurazione. La Corte precisa che la prescrizione applicabile è quella decennale, con conseguente diritto dell’utente al recupero degli importi effettivamente pagati per il solo periodo in cui il servizio è da intendersi non reso.

La Corte sottolinea che l’efficacia della pronuncia costituzionale è stata estesa a tutti i casi di mancata erogazione di un servizio appropriato, e non ai soli casi di assenza degli impianti o loro temporanea inattività, come confermato dalle pronunce Cass. civ. n. 25258/2023, n. 25259/2023, n. 25260/2023, n. 25261/2023 e n. 25262/2023.

Sul piano processuale, la Corte dichiara estinto il giudizio principale per effetto della rinuncia, non seguita da adesione delle altre parti, e rigetta il ricorso incidentale. Compensa le spese tra le ricorrenti e condanna le medesime, in solido, al pagamento delle spese in favore del controricorrente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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