Vittima del dovere richiede rischio tipico non mera occasione di servizio (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 35006 del 31.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici assistenziali, non è sufficiente che le lesioni patite dal pubblico dipendente siano state riportate in conseguenza di eventi verificatisi in occasione di una delle attività tipizzate dall’art. 1, comma 563, della legge n. 266 del 2005. Benché non sia richiesto un rischio specifico ulteriore, è necessario che l’evento da cui è scaturita la lesione concretizzi la speciale pericolosità e il rischio tipico proprio di quelle determinate attività. La nozione di causa non può essere intesa in senso naturalistico di mera condicio sine qua non, ma va inquadrata in chiave normativa, alla stregua dello scopo della disciplina. È l’assunzione di un rischio qualificato che distingue la categoria delle vittime del dovere dalla generalità dei pubblici dipendenti che riportino un’infermità per causa di servizio.

Il Fatto

Un assistente capo coordinatore della Polizia di Stato riportava lesioni durante un servizio antisequestri eseguito in località Piani d’Aspromonte. L’incidente si verificava per la scarsa visibilità e il fondo stradale ghiacciato, mentre il dipendente si accingeva a raggiungere altre pattuglie per avviare un’operazione di rastrellamento finalizzata alla ricerca di ostaggi.

Il Tribunale negava il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei connessi benefici assistenziali. La Corte d’appello respingeva il gravame, pur con diversa motivazione, ritenendo infondata l’eccezione di prescrizione e confermando nel merito il diniego. Il dipendente proponeva ricorso principale per cassazione con tre motivi; i Ministeri resistevano e proponevano ricorso incidentale condizionato.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il secondo motivo, che denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente. Il vizio è escluso: la pronuncia d’appello offre adeguati ragguagli sull’iter logico seguito e assolve all’obbligo prescritto dall’art. 111, sesto comma, Cost., nella nozione specificata dal codice di rito secondo Cass., S.U., n. 22232 del 2016 e n. 8053 del 2014.

Anche il primo motivo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, è disatteso. I giudici di merito non ricostruiscono erroneamente la sequenza degli eventi, diversamente da quanto accaduto nella pronuncia richiamata dal ricorrente (Cass., sez. lav., n. 16620 del 2024), dove era stata cassata una decisione che considerava conclusa un’operazione ancora in fieri. Nel caso in esame la Corte territoriale non disconosce l’inerenza del servizio all’attività di contrasto alla criminalità, ma individua la ratio decidendi nella occasionalità del fatto lesivo: l’attività di istituto è stata solo occasione dell’evento, che avrebbe potuto colpire chiunque altro si fosse trovato in quel luogo e in quel momento, realizzando un rischio generico gravante su qualsiasi utente della strada.

Il terzo motivo è respinto nel merito. La Corte ribadisce i principi di Cass., S.U., n. 6214 del 2022 e n. 10791 del 2017: non è richiesto un rischio specifico ulteriore, ma occorre che l’evento concretizzi la speciale pericolosità tipica delle attività considerate (Cass., sez. lav., n. 34299 del 2024 e n. 16669 del 2025). La causalità va letta in chiave normativa, non naturalistica. Solo l’assunzione di un rischio qualificato differenzia le vittime del dovere dagli altri pubblici dipendenti e giustifica uno ius speciale, altrimenti foriero di insostenibili disparità.

La sentenza d’appello si è uniformata a tali coordinate: valuta le circostanze concrete ed esclude in punto di fatto che l’incidente, per i fattori causali che l’hanno determinato (nebbia e fondo ghiacciato) e per il contesto temporale, concretizzi il rischio tipico dell’attività di contrasto alla criminalità. Il ricorso principale è rigettato; il ricorso incidentale, condizionato, resta assorbito. Le spese sono compensate e si dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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