L’art. 21-quater d.l. n. 83/2015 non ha portata precettiva e non attribuisce diritti alla progressione (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2115 del 01.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, convertito con modificazioni nella legge n. 132/2015, non ha portata immediatamente precettiva e non attribuisce ai dipendenti interessati alcun diritto soggettivo alla progressione economica e giuridica. Ogni effetto conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo decorre, infatti, dalla completa definizione delle relative procedure selettive, da attivarsi nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e nel rispetto del rapporto del 50% tra posti riservati ai dipendenti interni e posti riservati agli accessi dall’esterno. Ne deriva il carattere meramente programmatico dell’accordo sindacale del 26.4.2017, recepito con D.M. del 9.11.2017, e la conseguente non perentorietà del termine del 30.6.2019 ivi indicato per la definizione del processo di progressione.
Il Fatto
Un dipendente del Ministero della Giustizia, inquadrato nella II Area del CCNL comparto Ministeri con profilo di Assistente UNEP, agiva in giudizio per ottenere il superiore inquadramento nella III Area funzionale, profilo di Funzionario UNEP, a decorrere dall’1.7.2019, con la condanna dell’amministrazione al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale di Siena accoglieva la domanda e la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 14 gennaio 2025, riformava parzialmente la decisione limitatamente alla statuizione sulle spese, confermando nel resto l’accoglimento.
La Corte territoriale fondava la decisione sulla ritenuta natura precettiva dell’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015, escludendo che la copertura dei posti di Funzionario UNEP mediante selezione interna o scorrimento della graduatoria fosse subordinata alla contemporanea messa a concorso di posti per l’accesso dall’esterno. Riteneva, pertanto, operante l’obbligo assunto con l’accordo sindacale del 26.4.2017 di definire l’intera progressione entro il 30.6.2019, con conseguente diritto del lavoratore alla promozione già a quella data.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, accogliendo il ricorso del Ministero, richiama l’orientamento consolidato secondo cui all’art. 21-quater del d.l. n. 83/2015 deve negarsi portata immediatamente precettiva. La norma subordina il conseguimento di ogni effetto economico e giuridico alla completa definizione delle procedure selettive, da attivarsi nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica e nel rispetto del rapporto del 50% tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall’esterno. Tali condizioni, riportate in premessa all’Accordo del 26.4.2017, attribuiscono a quest’ultimo parimenti carattere programmatico, privando il termine del 30.6.2019 di efficacia cogente.
La Corte valorizza la lettera della disposizione, secondo cui ogni effetto decorre dalla completa definizione delle procedure selettive, presupponendo il riconoscimento della progressione interna nei limiti del 50% dei posti solo a fronte del contemporaneo espletamento di concorsi esterni per l’altro 50% della dotazione organica. La previsione del termine del 30.6.2019 impone, al contrario, la considerazione di un arco temporale più ampio, coerente con il rispetto delle richiamate condizioni.
Le argomentazioni difensive del controricorrente non valgono a contrastare tale orientamento. La Corte, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda e compensa le spese dell’intero processo, in ragione del recente consolidarsi dell’orientamento di legittimità.
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Nota della Redazione
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