Indennità di turno nella retribuzione feriale del dipendente pubblico (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 17443 del 29.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di retribuzione dovuta durante il godimento delle ferie annuali subisce la decisiva influenza dell’interpretazione dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE data dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea: al lavoratore deve essere mantenuta, per la durata delle ferie, una retribuzione ordinaria, comprensiva di qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore. Ne deriva che anche le voci retributive variabili, come l’indennità di turno, dirette a compensare specifici disagi legati alle mansioni, devono essere incluse nella base di calcolo della retribuzione feriale, non essendo consentita un’interpretazione restrittiva delle norme collettive che le escluda. L’eventuale effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie va apprezzato in concreto e i vincoli di contenimento della spesa pubblica non possono comprimere il diritto di credito del lavoratore.

Il Fatto

Alcuni dipendenti di un ente locale, con qualifica di agenti di polizia locale, hanno agito in giudizio chiedendo, previa disapplicazione delle clausole contrattuali collettive ritenute contrarie all’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, l’accertamento del diritto a percepire, per ogni giorno di ferie, l’indennità di turno nella misura del 10% della retribuzione oraria riconosciuta dalla contrattazione collettiva.

Il giudice di primo grado ha accolto le domande e la decisione è stata confermata in appello, sul rilievo che la retribuzione feriale non può essere inferiore a quella ordinaria. Il datore di lavoro pubblico ha proposto ricorso per cassazione, censurando sia l’interpretazione del quadro normativo interno ed europeo, sia il mancato riconoscimento del margine riservato alla contrattazione collettiva e dei vincoli di equilibrio di bilancio.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina congiuntamente i quattro motivi, per la loro stretta connessione logico-giuridica, e li dichiara infondati, richiamando le argomentazioni già espresse in una recente pronuncia sul tema (Cass. n. 6282 del 2025) e nel solco di un indirizzo consolidato (Cass. n. 14089/2024, Cass. n. 20216/2022).

Il passaggio centrale riguarda la nozione di retribuzione feriale. L’espressione «ferie annuali retribuite» dell’art. 7 della direttiva 2003/88/CE, come interpretata dalla giurisprudenza europea, impone che sia mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria. La Corte richiama le sentenze della Corte di Giustizia Schultz-Hoff (cause C-350/06 e C-520/06), Williams (C-155/10), Torsten Hein (C-385/17) e Koch (C-514/20), dalle quali ricava che qualsiasi prassi o omissione con effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie è incompatibile con la finalità del diritto.

Da ciò consegue che la retribuzione dovuta nel periodo feriale comprende qualsiasi importo pecuniario che si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l’esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). Le sentenze della Corte di Giustizia hanno efficacia vincolante e diretta nell’ordinamento nazionale e i giudici di merito non possono prescindere dall’interpretazione europea.

Applicando tali principi, la Corte osserva che l’indennità di turno, in quanto voce diretta a compensare specifici disagi legati alle mansioni svolte, integra un emolumento da includere nella retribuzione feriale. Lo conferma l’art. 22, comma 5, del CCNL 14.9.2000, che la qualifica come volta a compensare interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro. Non è dunque ammessa l’interpretazione restrittiva propugnata dal ricorrente.

Quanto all’effetto dissuasivo, la Corte ritiene che esso possa essere apprezzato anche con riferimento alla percentuale del 10% sulla retribuzione oraria, accertata dal giudice d’appello, trattandosi di ridimensionamento tutt’altro che irrisorio. Infine, il possibile sforamento dei limiti di spesa pubblica non può diminuire il compenso spettante al singolo dipendente, non potendosi riconoscere la prevalenza degli obblighi di contabilità pubblica sul diritto di credito del lavoratore (Cass. n. 14404 del 2025). Il ricorso è pertanto respinto, con condanna alle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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