Lavoro a termine nelle fondazioni lirico-sinfoniche: niente conversione, solo risarcimento (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24905 del 31.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di contratti a termine stipulati dalle fondazioni lirico-sinfoniche, la violazione delle norme che ne disciplinano la durata o che richiedono la sussistenza di ragioni giustificative non determina la conversione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato, ma attribuisce al lavoratore esclusivamente il diritto al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010. Il divieto di conversione, affermato dalle Sezioni Unite n. 5542 e n. 5556 del 2023, è compatibile con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, che rimette agli Stati membri la scelta delle misure preventive, e trova conferma nel successivo art. 29, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2015, che riconosce un’indennità risarcitoria proporzionata e dissuasiva, superabile con la prova del maggior danno.
Il Fatto
Un lavoratore aveva convenuto in giudizio la fondazione lirico-sinfonica datrice di lavoro, deducendo la nullità di una pluralità di contratti a termine intercorsi per circa trentasette mesi complessivi, per superamento del limite massimo legale e per carenza di valide causali, chiedendo l’accertamento della costituzione di un unico rapporto a tempo indeterminato con conseguente risarcimento dei danni. Il Tribunale rigettava la domanda. La Corte d’appello, esclusa ogni possibilità di conversione, rilevava il superamento del limite di trentasei mesi e condannava la fondazione al pagamento di un’indennità risarcitoria onnicomprensiva, confermando nel resto la sentenza di primo grado. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a sette motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i primi due motivi di ricorso, in quanto non confrontatisi con il decisum della sentenza impugnata, la quale aveva correttamente applicato il principio della necessaria sussistenza di una ragione obiettiva con riferimento al contratto privo di valida causale, e aveva ritenuto il superamento del limite complessivo solo con l’ultimo contratto.
Il terzo e il quarto motivo, concernenti la natura privatistica delle fondazioni e la conseguente applicabilità della disciplina sulla conversione dei rapporti a termine, sono stati ritenuti infondati. La Corte ha ribadito che la sezione ordinaria non può discostarsi dal principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite n. 5542/2023, secondo cui la qualificazione privatistica delle fondazioni non è di per sé ostativa a deroghe alla disciplina dei rapporti tra privati, laddove sussistano disposizioni speciali di settore. Tali disposizioni, di natura imperativa, impongono divieti assoluti di assunzione o subordinano l’instaurazione di rapporti stabili a procedure concorsuali, rendendo nulla la stipulazione di contratti a tempo indeterminato e, di conseguenza, impedendo la conversione ai sensi dell’art. 1424 cod. civ..
Quanto alla dedotta violazione del diritto dell’Unione, la Corte ha escluso che la clausola 5 dell’Accordo quadro imponga la conversione del rapporto, essendo sufficiente una misura effettiva, proporzionata e dissuasiva come l’indennità risarcitoria prevista dall’art. 29, comma 3-ter, del d.lgs. n. 81/2015. Tale impianto è stato avallato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, ivi incluse la sentenza del 29 gennaio 2026 in causa C-668/24 e la sentenza della Grande Sezione del 14 aprile 2026 in causa C-418/24, che ha confermato la legittimità di un sistema che sanzioni l’abuso con un risarcimento integrale, non soggetto a tetti rigidi e volto a compensare anche il maggior danno. Non è stata, pertanto, ravvisata alcuna ragione per disporre un nuovo rinvio pregiudiziale, né per rimettere la questione alle Sezioni Unite.
La Corte ha, infine, accolto il settimo motivo, concernente la nullità della sentenza per motivazione apparente. La liquidazione equitativa del danno, operata dalla Corte territoriale con la mera affermazione della congruità di otto mensilità, senza dar conto del percorso logico seguito e senza considerare i parametri oggettivi di cui all’art. 32, comma 5, della legge n. 183 del 2010, non è sindacabile in sé, ma deve essere adeguatamente motivata. La sentenza è stata, quindi, cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, chiamata a valutare anche lo ius superveniens di cui all’art. 12 del d.l. n. 131/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 166/2024, di immediata applicazione.
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Nota della Redazione
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