Efficacia espansiva del giudicato esterno sull’accertamento della rendita catastale (Cass. civ. Sez. V n. 16693 del 17.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
In materia tributaria, l’efficacia espansiva del giudicato esterno non incontra ostacolo nell’autonomia dei periodi di imposta allorché un elemento della fattispecie assuma carattere tendenzialmente permanente e sussista il presupposto dell’invarianza nel tempo. L’accertamento compiuto dal giudice di legittimità sull’intervenuta notifica della rendita catastale costituisce accertamento di un fatto storico permanente, unico e immodificabile, da cui dipende la quantificazione dell’i.c.i., e non è suscettibile di riesame nei giudizi tra le stesse parti relativi ad annualità successive. L’attività interpretativa delle norme compiuta dal giudice, essendo consustanziale all’esercizio della funzione giurisdizionale, non può formare oggetto di giudicato.

Il Fatto

La contribuente ha impugnato un avviso di accertamento i.c.i. per l’anno 2011, eccependo la mancanza di una valida notifica della variazione della rendita dell’immobile, intervenuta nel 2005, su cui si fondava la pretesa della maggiore imposta.

La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato inammissibile il ricorso per decorso dei termini, ritenendo la variazione notificata nel 2008. La decisione è stata confermata in appello, sul rilievo del giudicato formatosi con le sentenze della Suprema Corte che avevano accertato la notifica della rendita al 31 marzo 2008. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione; il Comune e l’Agenzia delle Entrate hanno resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

In via preliminare la Corte rileva che il Comune non ha adottato alcun atto in attuazione della legge n. 130 del 2022 e della legge n. 197 del 2022, cosicché la contribuente non ha formulato, contrariamente a quanto preannunciato, istanza di definizione agevolata. L’omissione non si riverbera in una illegittimità sopravvenuta dell’atto impugnato, peraltro neppure dedotta. Non sussistono, inoltre, i presupposti per la riunione ad altri giudizi tra le stesse parti, concernenti diversi atti impositivi e diverse sentenze.

Nel merito, il primo motivo — violazione dell’art. 74, comma 1, della legge n. 342 del 2000 e dell’art. 2909 cod. civ., per non estendersi il giudicato esterno oltre i periodi di imposta considerati — è dichiarato infondato. Nelle pronunce del 2016 relative alle annualità 2004 e 2005 risulta accertata la notifica alla contribuente, già nel 2008, della nuova rendita catastale unitamente all’atto di accertamento.

La Corte qualifica tale accertamento come fatto storico permanente, unico e immodificabile, da cui deriva come conseguenza giuridica l’efficacia della rendita nei confronti della contribuente. Esso è coperto dal giudicato e non può essere riesaminato in altri giudizi tra le stesse parti aventi ad oggetto diverse annualità della medesima imposta successive al 2008. Il collegio richiama il principio secondo cui l’efficacia espansiva del giudicato esterno opera, oltre che per l’obbligazione, anche per l’illecito tributario, quando l’elemento della fattispecie presenta carattere tendenzialmente permanente e sussiste l’invarianza nel tempo, condizione condizionante della sua operatività (Cass., Sez. V n. 25762 del 2014).

La Corte esclude poi che l’accertamento fattuale possa ritenersi assorbito nell’interpretazione dell’art. 74 della legge n. 342 del 2000: l’attività interpretativa del giudice non è suscettibile di formare oggetto di giudicato, assolvendo funzione strumentale alla decisione (Cass., Sez. V n. 11331 del 2022). A prescindere da tale interpretazione, il riferimento delle sentenze alla notifica dell’atto impositivo implica la valutazione del suo contenuto e del recepimento dei dati dell’accertamento catastale, valendo l’atto consequenziale, che recepisca gli elementi essenziali dell’atto presupposto, come notifica di quest’ultimo (Cass. n. 21765 del 2014).

Il rigetto del primo motivo assorbe il secondo, relativo all’omesso esame di un fatto decisivo, comunque inammissibile in presenza di una doppia conforme. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e all’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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