Efficientamento energetico del lastrico solare compatibile con il vincolo culturale (TAR Puglia n. 148 del 04.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le opere di manutenzione straordinaria consistenti nell’isolamento termico e nell’impermeabilizzazione del lastrico solare di un immobile sottoposto a vincolo culturale non configurano una trasformazione incompatibile con il vincolo, qualora i saggi stratigrafici escludano la presenza di materiali originari o elementi di pregio e i materiali impiegati, di limitato spessore e destinati all’edilizia leggera, non incidano sulla stabilità della struttura. Tale tipologia di intervento, rispondendo a finalità di efficientamento energetico e protezione tecnologica del manufatto, soddisfa le esigenze di conservazione materiale del bene culturale. L’assenza di prescrizioni specifiche per le opere esterne non denota un difetto di istruttoria quando l’Amministrazione abbia esaminato l’intero progetto e abbia ritenuto di imporre correttivi solo per gli interventi interni.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i lavori di rifacimento del lastrico solare di un edificio condominiale tutelato, consistente nella posa di un pacchetto coibente e impermeabilizzante. L’atto era stato emesso a seguito della trasposizione in sede giurisdizionale di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, opposto dal condominio controinteressato.

La ricorrente deduceva il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento, assumendo che l’intervento, privo di prescrizioni specifiche, avrebbe alterato la natura del bene, introducendo materiali moderni e pesanti, funzionali alla futura installazione di impianti privati, con pregiudizio per la statica e l’estetica dell’edificio storico risalente al 1925.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente accertato, sulla base del computo metrico estimativo allegato al progetto, che le opere contestate consistono nella realizzazione di un sistema di isolamento termico composto da barriera al vapore, pannelli in lana di roccia e manto sintetico in poliolefina. Quanto al dedotto pregiudizio statico, la tesi della ricorrente è rimasta allo stadio di mera allegazione, scontrandosi con l’id quod plerumque accidit: i materiali da applicare, di limitato spessore e destinati all’edilizia leggera, non appaiono infatti idonei a incidere sulla stabilità del solaio.

I saggi stratigrafici eseguiti sul lastrico non hanno riscontrato la presenza di materiali originari o di elementi costitutivi di pregio, confermando che la copertura derivava da rifacimenti effettuati circa venti anni prima. Le nuove opere, pertanto, non incidono su componenti storiche dell’edificio e configurano, più che una trasformazione edilizia incompatibile con il vincolo, un’opera di protezione tecnologica del manufatto, che ne preserva la struttura dalle escursioni termiche e dalle infiltrazioni meteoriche.

Con specifico riferimento alla doglianza relativa all’installazione di impianti di condizionamento sul lastrico, il Collegio ha rilevato che di tali impianti non vi è traccia nel provvedimento impugnato né negli elaborati tecnici approvati, aventi ad oggetto esclusivamente il rifacimento del pacchetto di coibentazione. La censura è stata quindi ritenuta rivolta contro un’intenzione futura ed eventuale, legata a progettazioni distinte. In ogni caso, l’eventuale apposizione degli impianti si porrebbe in coerenza con il principio di proporzionalità, residuando unicamente una valutazione tecnica per l’ipotesi in cui altri condomini intendano esercitare i medesimi diritti sul lastrico, questione riservata alla giurisdizione del giudice ordinario.

Il motivo relativo al difetto di istruttoria è stato infine respinto, avendo l’Amministrazione esaminato l’intero progetto, come evincibile dal richiamo espresso al lastrico solare nell’oggetto del provvedimento, e avendo deciso di imporre prescrizioni stringenti solo per gli interni, non necessitando di correttivi la valutazione sulle opere esterne. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite per la natura tecnica della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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