Ottemperanza al giudicato del giudice del lavoro e poteri del commissario ad (TAR Toscana n. 578 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, in sede di ottemperanza, accerta l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro che abbia liquidato le spese processuali in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e ne dispone il pagamento entro il termine di sessanta giorni. Il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 non realizza l’adempimento e non esime l’Amministrazione dal provvedere. In caso di ulteriore inerzia il Tribunale nomina commissario ad acta il dirigente competente, con facoltà di delega e senza diritto al compenso, e applica la penalità di mora in favore del difensore, stante la non manifesta iniquità della domanda.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’ottemperanza della sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro, divenuta definitiva, con la quale il Ministero resistente era stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 4.629,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, ad IVA e CPA, oltre al contributo unificato, con distrazione in favore della procuratrice dichiaratasi antistataria.
Il titolo esecutivo è stato notificato al Ministero il 22 luglio 2025. Nonostante il decorso del termine di centoventi giorni di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997, l’Amministrazione non ha corrisposto le somme dovute. Di qui il ricorso al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale muove dall’accertamento del titolo esecutivo e della sua definitività. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato e ha condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese, con distrazione in favore del difensore. Il credito è certo, liquido ed esigibile.
Il Collegio rileva che la notificazione del titolo è avvenuta il 22 luglio 2025 e che, decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, l’Amministrazione non ha provveduto. Il mero decorso del termine non integra adempimento e non preclude l’ottemperanza. L’inerzia dell’Amministrazione legittima quindi l’intervento del giudice amministrativo.
In accoglimento del ricorso, il Tribunale dichiara l’obbligo del Ministero di disporre il pagamento delle somme dovute, ove non ancora corrisposte, e degli ulteriori accessori di legge, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Viene così fissato un nuovo termine per l’esecuzione.
Per il caso di ulteriore inadempimento, il Collegio nomina commissario ad acta il Direttore generale p.t. dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con facoltà di delega, senza maturare diritto al compenso. L’esecuzione deve avvenire anche in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, mediante il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso, ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale accoglie inoltre la domanda di astreintes, non manifestamente iniqua, e condanna l’Amministrazione al pagamento di euro 10,00 a titolo di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., per ciascun giorno di ritardo, dalla scadenza del primo termine di sessanta giorni fino all’insediamento del commissario. Il Ministero è infine condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore, e alla restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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