Inammissibile il ricorso che critica l’atto impositivo e ignora la sentenza (Cass. civ. Sez. V n. 31575 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione non può avere come bersaglio l’atto impositivo originariamente impugnato, ma deve contenere una critica argomentata e puntuale alla sentenza impugnata, non risolvendosi nella mera reiterazione delle argomentazioni difensive articolate nei gradi di merito. La denuncia di violazione di legge presuppone che i giudici di merito abbiano assunto una decisione sulla fattispecie controversa, decisione avverso la quale devono indirizzarsi le critiche della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 366 c.p.c. Ne consegue che il motivo che si limiti a riprodurre i motivi del ricorso avverso l’atto impositivo è, per ciò solo, inammissibile, venendo meno la funzione stessa del ricorso per cassazione: con siffatta riproduzione la sentenza impugnata, lungi dall’essere destinataria di specifica critica, è di fatto del tutto ignorata.
Il Fatto
La società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito imponibile ai fini IRES, IVA e IRAP in misura presuntiva, ai sensi degli art. 39, comma 1, lettera d) e 40 del d.P.R. n. 600/1973, per gli effetti dell’art. 41-bis del d.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva inquadrato la società nella categoria delle società di comodo, di cui all’art. 30 della legge n. 724/1994, sul presupposto che operasse in modalità antieconomica e che noleggiasse l’unico cespite sociale ai soci o a società a essi riferibili.
La C.T.P. di Milano accoglieva il ricorso. La C.T.R. della Lombardia, adita dall’Agenzia, accoglieva il gravame e rigettava il ricorso della contribuente. Avverso tale sentenza la società ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui l’Agenzia ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo la società deduceva la violazione e falsa applicazione dell’art. 30 della legge n. 724/1994, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., riproducendo uno stralcio dell’atto impositivo e censurando gli errori dei rilievi accertativi. La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, rilevando che il ricorso non può indirizzarsi contro l’atto impositivo originariamente impugnato: la parte aveva lamentato una violazione di legge, il che presuppone una decisione dei giudici di merito sulla fattispecie controversa, avverso la quale dovevano rivolgersi le critiche, secondo quanto prescrive l’art. 366 c.p.c.
La Corte ha precisato che il motivo che si limiti a riprodurre i motivi del ricorso avverso l’atto impositivo è, per ciò solo, destinato all’inammissibilità, giacché con tale mera riproduzione la sentenza impugnata, lungi dall’essere destinataria di specifica critica argomentata, resta di fatto del tutto ignorata. Sul punto richiama il precedente delle Sezioni civili n. 19364 del 2024.
Con il secondo motivo la ricorrente denunciava l’omesso esame di fatti decisivi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., assumendo che la C.T.R. avrebbe ignorato sei fatti pacifici e oggetto di discussione. Anche questo motivo è stato dichiarato inammissibile: la società ha riprodotto il contenuto dell’avviso di accertamento e poi elencato i fatti asseritamente decisivi, limitandosi ad affermare genericamente che erano stati “fondanti” il ricorso di primo grado e ribaditi in appello, senza trascrivere il contenuto degli atti processuali, né produrli in allegato, né indicarli nel testo della sentenza impugnata.
Il ricorso è stato conclusivamente dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali, liquidate in euro 4.100,00 oltre spese prenotate a debito. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del medesimo articolo, se dovuto.
Nota della Redazione
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