Elementi difensivi e annullamento parziale dell’ordinanza cautelare (Cass. pen. Sez. III n. 832 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Gli «elementi forniti dalla difesa», in ordine ai quali l’ordinanza applicativa di misura cautelare deve motivare a pena di nullità a norma dell’art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., sono i soli dati di natura oggettiva aventi rilievo diretto e concludente ai fini della decisione, restando esclusi i rilievi sulla buona fede dell’indagato e le prospettazioni di legittimità differita delle attestazioni, che costituiscono mere argomentazioni. La nullità di cui al combinato disposto degli artt. 309, comma 9, e 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen. è rilevabile anche in materia di misure cautelari reali. È giuridicamente corretto l’annullamento parziale dell’ordinanza impositiva di misura cautelare, limitato ai soli reati ai quali si riferiscono gli elementi forniti dalla difesa e non valutati dal primo giudice, non essendo ravvisabile nel sistema il principio dell’unicità e indissolubilità dell’ordinanza cautelare.
Il Fatto
Il Tribunale, in materia di misure cautelari reali, ha in parte respinto e in parte accolto l’istanza di riesame proposta nell’interesse del ricorrente avverso il decreto con cui il G.i.p. aveva disposto il sequestro preventivo a fini impeditivi dei crediti di imposta di una società e il sequestro a fini di confisca per equivalente di somme e beni nella disponibilità del ricorrente o della società stessa.
Il decreto era stato emesso per reati di partecipazione ad associazione per delinquere, emissione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, falsa asseverazione e falsità ideologica in certificati, in tesi diretti a strumentalizzare le disposizioni agevolative del c.d. superbonus. Il Tribunale ha annullato l’ordinanza del G.i.p. limitatamente al sequestro a fini di confisca per equivalente in relazione ad alcuni dei crediti indicati. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza con ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte rigetta il ricorso. Sul primo motivo, relativo alla dedotta violazione del diritto della difesa di discutere per ultima davanti al Tribunale del riesame, il Collegio richiama il costante orientamento secondo cui non determina la nullità del procedimento di riesame lo svolgimento della discussione con l’intervento del difensore che preceda quello del pubblico ministero, non trovando applicazione la disciplina dell’art. 523 cod. proc. pen., che attiene al dibattimento. Nel caso concreto, dal verbale risulta che il difensore è stato ammesso a discutere su tutti gli elementi acquisiti alla procedura ed utilizzabili ai fini della decisione.
Sul secondo motivo, la Corte individua due quesiti. Quanto alla nozione di elementi forniti dalla difesa, si afferma che in essa rientrano soltanto i dati di natura oggettiva aventi rilievo diretto e concludente, restando escluse le mere posizioni difensive negatorie, le semplici prospettazioni di tesi alternative e le interpretazioni alternative degli elementi indiziari. Il Collegio richiama il principio delle Sezioni Unite n. 18954 del 2016, secondo cui, nel procedimento di riesame avverso i provvedimenti di sequestro, le disposizioni sul potere di annullamento del tribunale sono applicabili, in quanto compatibili, alle misure cautelari reali: il tribunale annulla il provvedimento se la motivazione manca o non contiene l’autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa.
Quanto al secondo quesito, la Corte ritiene corretto un annullamento parziale dell’ordinanza impositiva di misura cautelare, limitato ai soli reati ai quali si riferiscono gli elementi forniti dalla difesa e non valutati dal primo giudice. È indiscussa la legittimità dell’annullamento dell’ordinanza cautelare solo in relazione ad alcuni dei titoli di applicazione della misura, fermi restando gli altri; e non è ravvisabile nel sistema il principio di unicità e indissolubilità dell’ordinanza cautelare, poiché se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma resta valido in quella non inficiata.
Applicando tali principi, l’ordinanza impugnata è immune dai vizi denunciati. I rilievi sulla buona fede dell’indagato e quelli sulla c.d. legittimità differita delle attestazioni sono stati correttamente qualificati come mere argomentazioni difensive, e non come elementi forniti dalla difesa. Quanto ai rifiuti dei crediti di imposta, il G.i.p. si era effettivamente confrontato con gli elementi, spiegando perché non fossero idonei ad escludere l’efficacia dimostrativa degli elementi a carico. Infine, non risultano censure diverse da quelle consentite in sede di legittimità quanto alla configurabilità dei reati posti a fondamento della misura reale.
Nota della Redazione
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