Concorso nel reato permanente per contributo successivo all’acquisto (Cass. pen. Sez. 4 n. 14494 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di detenzione illecita di sostanze stupefacenti di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ha natura di reato permanente, sicché, finché perdura la disponibilità della sostanza, qualunque consapevole contributo agevolativo — anche consistente nell’occultamento o nella trasmissione di indicazioni logistiche — integra il concorso di persone ex art. 110 cod. pen., non già il favoreggiamento personale o reale, che presuppone un reato ormai esaurito. La connivenza non punibile ricorre solo in presenza di un contegno meramente passivo, mentre l’apporto attivo, reiterato e consapevole, ancorché non indispensabile, è penalmente rilevante ove abbia agevolato o rafforzato la condotta criminosa. L’interpretazione del linguaggio criptico intercettato costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità in assenza di travisamento della prova. L’incensuratezza dell’indagato ha valore di mera presunzione relativa di minima pericolosità, superabile in base alle modalità della condotta, e il requisito dell’attualità del pericolo ex art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. non richiede la previsione di una specifica occasione per delinquere.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame di Salerno ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato all’indagata la misura degli arresti domiciliari per il delitto di detenzione e trasporto di cocaina in concorso, attribuendole il ruolo di “centralinista”, ossia di raccordo informativo tra il compagno convivente e i sodali durante il trasporto dello stupefacente e nella successiva fase di occultamento della sostanza dopo l’arresto del corriere.
La difesa lamentava l’estraneità della donna alla fase genetica ed esecutiva del reato, la natura equivoca delle conversazioni intercettate — in particolare l’invito a “portare giù il cane”, che secondo l’accusa celava l’ordine di nascondere la droga — e l’insussistenza delle esigenze cautelari, deducendo l’incensuratezza e la disparità di trattamento rispetto a un coindagato rimasto libero.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate tutte le censure. Quanto alla qualificazione giuridica, ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 36258 del 24/05/2012, secondo cui, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole posta in essere prima della cessazione della condotta si risolve in un concorso nel reato. Poiché la detenzione illecita perdura finché la sostanza non sia sottratta alla disponibilità dei compartecipi, sia l’intermediazione comunicativa durante il trasporto sia l’occultamento della droga dopo l’arresto del corriere — altra sostanza essendo ancora custodita nell’abitazione comune — si collocano in costanza di permanenza, con conseguente esclusione del favoreggiamento.
La Corte ha poi escluso la configurabilità della connivenza non punibile, ravvisando un apporto attivo, reiterato e consapevole, protrattosi per due giorni e culminato nell’esecuzione dell’ordine di occultamento, ritenendo la valutazione del contributo concorsuale non atomistica ma complessiva. Ha disatteso la tesi della ridondanza causale, evidenziando che è sufficiente che l’apporto abbia agevolato o rafforzato la condotta altrui, anche in termini di maggiore speditezza e sicurezza.
Sull’interpretazione delle intercettazioni, la Corte ha richiamato il principio delle Sezioni Unite n. 22471 del 26/02/2015, secondo cui la decodificazione del linguaggio criptico costituisce questione di fatto rimessa al giudice di merito. Nel caso di specie non era configurabile un travisamento della prova, essendo il contenuto della conversazione stato fedelmente riportato, e la motivazione del Tribunale — che ha valorizzato il contesto emergenziale successivo all’arresto del corriere — non risultava manifestamente illogica. La circostanza che non fosse stato rinvenuto stupefacente presso l’abitazione non è ostativa, potendo la prova essere raggiunta anche in assenza del sequestro secondo il paradigma della “droga parlata”, purché sorretta da adeguati riscontri logici o investigativi.
Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto legittima la prognosi di pericolosità fondata sulle modalità esecutive della condotta, sull’inserimento della donna in una struttura operativa con ruoli definiti e sulla sua pronta disponibilità all’occultamento, affermando che l’incensuratezza costituisce presunzione relativa superabile. Ha infine respinto la doglianza relativa alla disparità con il coindagato, ribadendo il principio di autonomia delle posizioni cautelari, essendo le esigenze inerenti alla persona e non al fatto, e precisando che l’arresto del convivente non determina automaticamente la cessazione del periculum, la cui attualità va valutata in rapporto alla possibilità di commettere delitti della stessa specie anche in contesti diversi.
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Nota della Redazione
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