Concorso morale nel disastro ambientale per chi determina la pesca abusiva (Cass. pen. Sez. III n. 831 del 09.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il controllo di legittimità sul vizio di motivazione relativo ai gravi indizi di colpevolezza si arresta alla verifica della congruità e della logica del ragionamento del giudice di merito, senza aprirsi a una diversa valutazione delle risultanze probatorie. La responsabilità concorsuale del determinatore è giustificata dall’abbrivio dato alla serie causale che ha condotto alla consumazione del delitto; quella dell’istigatore, dal contributo psichico che rende più saldo e concreto il proposito delittuoso dell’esecutore. Ne deriva che chi induce i pescatori a intraprendere la pesca illegale, garantendo l’acquisto del prodotto, risponde a titolo di concorso morale nel disastro ambientale.

Il Fatto

Il Tribunale di Taranto, adito ex art. 309 cod. proc. pen., ha rigettato la richiesta di riesame confermando la custodia in carcere applicata all’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 452 bis e 452 quater cod. pen. e agli artt. 7 e 8 d. lgs. n. 4/2012. Gli si contesta, in concorso con altri, la pesca abusiva di ingenti quantitativi di una specie marina, asportata illegalmente dai fondali negli anni 2022 e 2023, con grave danno alla biodiversità e alterazione irreversibile dell’ecosistema.

L’indagato ricorre per Cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione sulla ritenuta sussistenza dei gravi indizi in ordine al concorso morale nel disastro ambientale e sull’attualità e concretezza delle esigenze cautelari.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal limite del sindacato di legittimità: sul vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, spetta solo verificare se il giudice di merito abbia adeguatamente esposto le ragioni del proprio convincimento e se la valutazione degli indizi sia congrua rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto, richiamando Sez. 4 n. 26992 del 2013 e Sez. 3 n. 29361 del 2018.

Il primo motivo propone una differente lettura dei dati probatori, funzionale a una ricostruzione meno grave dei fatti: censura che esula dal controllo di legittimità e risulta, comunque, manifestamente infondata. Il Tribunale ha argomentato in modo diffuso e coerente, valorizzando la continuità dell’iter criminis disvelata dalle intercettazioni, le dichiarazioni dei collaboratori e l’intervento diretto dell’indagato presso i fornitori per sollecitare maggiori quantitativi di prodotto.

Decisiva è la ricostruzione causale: la pesca illegale aveva luogo perché gli esecutori materiali avevano la certezza, in forza degli accordi, di poter contare sulla disponibilità all’acquisto dei prodotti. Il sequestro di un mezzo con ingente carico destinato all’estero determinò l’immediata sospensione dell’attività, e una conversazione intercettata documenta la richiesta dei pescatori di riprendere le uscite. Ne segue che i ricorrenti sono stati correttamente individuati quali principali artefici del disastro, essendo stata la loro proposta a far sorgere nei pescatori il proposito illecito e l’accordo a farne proseguire la pesca per due anni.

La qualificazione in termini di concorso nel disastro ambientale trova avallo nella giurisprudenza di legittimità, che fonda la responsabilità del determinatore sull’abbrivio dato alla serie causale (Sez. 4 n. 38107 del 2010; Sez. 1 n. 12595 del 1998) e quella dell’istigatore sul contributo psichico al proposito dell’esecutore (Sez. 2 n. 48276 del 2022; Sez. 2 n. 6382 del 1996; Sez. 5 n. 15100 del 2002; Sez. 2 n. 30788 del 2020).

Quanto alle esigenze cautelari, il giudizio prognostico si fonda su una pluralità di elementi, attinenti alle modalità del fatto e alla personalità dell’indagato, valutati secondo criteri logici e massime di esperienza. La Corte ribadisce che la concretezza esige elementi non meramente congetturali e che l’attualità del pericolo non va equiparata all’imminenza di specifiche occasioni di ricaduta, ma indica la probabilità di una prossima ricaduta desumibile dalla personalità e dalle condizioni di vita (Sez. 4 n. 29361 del 2018; Sez. 2 n. 11511 del 2017; Sez. 4 n. 47837 del 2018; Sez. 4 n. 32993 del 2024). L’inadeguatezza di misure meno afflittive è sorretta dalla spregiudicatezza e dalla capacità di mantenere contatti nel circuito internazionale di commercio. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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