Patteggiamento con pena sostitutiva: valutazione unitaria e obbligo del giudice (Cass. pen. Sez. V n. 4741 del 05.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la richiesta dell’imputato di sostituzione della pena detentiva è, per sua natura, congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena. Sul giudice incombe l’obbligo di controllarne l’ammissibilità e, ove la ritenga inapplicabile, di rigettare l’intera istanza, senza poter scindere i termini del patto, che ha natura unitaria. Dopo la novella di cui alla legge n. 103 del 2017, la mancata valutazione della richiesta di pena sostitutiva congiunta al patteggiamento integra il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, rilevabile ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il Fatto
Il Tribunale di Milano, con sentenza del 30.04.2024, ha applicato nei confronti dell’imputato la pena di mesi otto di reclusione per bancarotta da operazioni dolose e bancarotta fraudolenta documentale, ritenuta la continuazione con i reati già giudicati con precedente sentenza dello stesso Tribunale, passata in giudicato, considerati più gravi. La pena finale è stata così rideterminata in anni tre e mesi otto di reclusione, con interdizione dai pubblici uffici e sanzioni accessorie.
Le parti avevano depositato in udienza, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., una richiesta di applicazione della pena subordinata all’applicazione del lavoro di pubblica utilità ex art. 20-bis cod. pen., per un corrispondente numero di ore. Su tale concordata indicazione di pena sostitutiva il giudice non ha statuito alcunché. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione per saltum, denunciando violazione di legge e difetto di correlazione.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dalla qualificazione della questione. Dopo l’entrata in vigore della novella di cui alla legge n. 103 del 2017, la mancata valutazione della richiesta di applicazione di pena sostitutiva congiunta a quella di patteggiamento, riguardo alla pena principale, rientra tra le ipotesi contemplate dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
L’esame diretto dell’istanza ha consentito al Collegio di constatare che il ricorrente aveva affiancato e subordinato la richiesta di pena di otto mesi di reclusione, in continuazione con la condanna già riportata, alla pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Il giudice ha omesso di statuire al riguardo, applicando solo l’aumento per la continuazione nella misura concordata.
La giurisprudenza di legittimità, formatasi in tema di sanzioni sostitutive della legge n. 689 del 1981, oggi trasposte nell’art. 20-bis cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 150 del 2022, ritiene che la richiesta di sostituzione sia congiunta e non alternativa a quella di applicazione della pena. Il giudice deve controllarne l’ammissibilità e, se inapplicabile, rigettare l’intera istanza, senza scindere i termini del patto, di natura unitaria (Sez. U n. 295 del 12.10.1993; Sez. 2 n. 31488 del 12.07.2023; Sez. 4 n. 27975 del 07.06.2012; Sez. 4 n. 18136 del 10.04.2012).
Le pene sostitutive, osserva la Corte, rivelano una dimensione di accessorietà rispetto alla pena sostituita, poiché la mancata esecuzione o la violazione delle prescrizioni comportano il recupero della pena detentiva originaria o la conversione in altra pena sostitutiva più grave, ai sensi dell’art. 66 della legge n. 689 del 1981. Ulteriore riprova della necessità di una valutazione congiunta proviene dagli approdi delle Sezioni Unite in tema di patteggiamento subordinato alla sospensione condizionale, ove l’accordo deve estendersi agli obblighi ulteriori connessi ex lege al beneficio, a pena di rigetto integrale dell’istanza (Sez. U n. 23400 del 27.01.2022).
Nel caso di specie il giudice ha deciso come se l’istanza di sostituzione non vi fosse, sicché il ricorso è fondato. La sentenza è annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Milano per l’ulteriore corso: quel giudice valuterà se accogliere complessivamente la richiesta, in tutte le sue componenti, ovvero respingerla, ove ravvisi ragioni ostative alla sostituzione.
Nota della Redazione
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