Elezione di domicilio in appello richiamata per relationem e ammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 2630 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il richiamo espresso e specifico, contenuto nell’atto di impugnazione, a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale soddisfa l’onere previsto dall’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., consentendo l’immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione. Non è quindi necessaria una nuova dichiarazione di domicilio resa in epoca successiva alla sentenza impugnata. Resta fermo che, per assicurare la corretta instaurazione del contraddittorio, al dato formale della produzione di una pregressa elezione o dichiarazione di domicilio deve accompagnarsi l’accertamento sulla sua concreta idoneità a soddisfare lo scopo normativo.
Il Fatto
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Bologna ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dal difensore d’ufficio nell’interesse dell’imputato, disponendo l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva riconosciuto colpevole di tentata rapina impropria aggravata. L’appello era stato dichiarato inammissibile perché il difensore non aveva allegato una dichiarazione o elezione di domicilio successiva alla sentenza di primo grado.
L’imputato era stato presente in primo grado, ma era stato successivamente espulso dal territorio dello Stato e risultava di fatto irreperibile, anche per il difensore d’ufficio. La Corte territoriale, investita di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., l’aveva dichiarata manifestamente infondata. Il difensore ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo la violazione della stessa norma e riproponendo in subordine l’eccezione di illegittimità costituzionale.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente ha sostenuto che la declaratoria di inammissibilità fosse erronea, poiché l’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., a differenza del successivo comma 1 quater, non impone che la dichiarazione o elezione di domicilio sia resa in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata. Ha aggiunto che, nella specie, l’onere era inesigibile, stante l’espulsione dell’imputato e la sua irreperibilità.
La Corte muove dalla decisione delle Sezioni Unite del 24.10.2024, richiamata dal difensore con memoria e di cui è nota la sola informazione provvisoria. Secondo tale orientamento, la disciplina dell’art. 581, comma 1 ter, cod. proc. pen., abrogata dalla L. 11/24, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24.8.2024 e deve essere intesa nel senso che è sufficiente il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio, con indicazione della sua collocazione nel fascicolo processuale.
Il provvedimento impugnato fondava invece l’inammissibilità sulla mancata allegazione di una dichiarazione postuma rispetto alla sentenza, secondo un’interpretazione non condivisa dal massimo consesso nomofilattico. Da ciò deriva l’annullamento senza rinvio della sentenza e la trasmissione degli atti alla Corte territoriale per l’ulteriore corso.
La Corte precisa tuttavia che il richiamo per relationem deve rispondere al fine di garantire la certa individuazione del luogo in cui reperire l’imputato ai fini della notificazione. In linea con la giurisprudenza sul sistema delle impugnazioni riformato, richiama Sez. 4 n. 37668 del 26.09.2024 e Sez. 2 n. 31783 del 23.06.2023, affermando la necessità di verificare la concreta idoneità del domicilio dichiarato o eletto. Al dato formale della produzione di una pregressa elezione o dichiarazione deve quindi accompagnarsi l’usuale accertamento sulla regolarità dell’atto e sulla sua specifica e perdurante attitudine a soddisfare lo scopo normativo.
Nota della Redazione
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