Aggravante di riciclaggio professionale e divieto di prevalenza delle attenuanti (Cass. pen. Sez. 7 n. 9659 del 13.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’aggravante del reato di riciclaggio commesso nell’esercizio di un’attività professionale ha natura oggettiva e, in quanto tale, si estende a tutti i concorrenti del reato. È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e ivi puntualmente disattese con motivazione non censurabile per illogicità manifesta. Il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti, di cui all’art. 69, quarto comma, cod. pen., opera legittimamente quando il soggetto sia gravato, al momento della consumazione del reato, da più sentenze definitive per delitti precedentemente commessi, senza che per esse sia intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale.

Il Fatto

La Corte d’Appello di Bari, con sentenza del 20/12/2024, aveva confermato la condanna pronunciata nei confronti di due imputati per il reato di riciclaggio, aggravato, per uno dei concorrenti, dalla circostanza di aver commesso il fatto nell’esercizio di un’attività professionale. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo, con distinti motivi, la violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’attribuzione dell’aggravante, al mancato riconoscimento dell’attenuante del contributo di minima importanza e alla ritenuta sussistenza della recidiva reiterata.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha scrutinato i motivi di ricorso, ritenendoli in parte inammissibili e in parte manifestamente infondati.

Quanto al primo motivo, concernente l’aggravante del riciclaggio commesso nell’esercizio di attività professionale, la Corte ha precisato che la stessa, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato. La doglianza volta a contestare tale attribuzione è stata ritenuta non consentita, in quanto meramente reiterativa di censure già dedotte in appello e ivi disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in sede di legittimità.

Analogamente, il terzo motivo, relativo al mancato riconoscimento allo contributo di minima importanza di cui all’art. 114 cod. pen., è stato dichiarato inammissibile. La Corte territoriale aveva motivato la decisione evidenziando come il ricorrente stesse attivamente partecipando al complessivo lavoro di “cannibalizzazione” dell’autovettura, circostanza che escludeva la minima importanza del suo apporto.

La Corte ha, infine, esaminato il secondo motivo, con cui si contestava l’applicazione del divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti riconosciute all’imputato, sul presupposto dell’insussistenza della recidiva reiterata. Il motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, avendo accertato che, al momento della consumazione del reato, il ricorrente era gravato da due sentenze definitive per reati precedentemente commessi, per le quali non era intervenuta l’estinzione di ogni effetto penale, come correttamente desunto dal certificato del casellario giudiziale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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