Intercettazioni utilizzabili per reato diverso se incluso nell’art 266 cpp (Cass. pen. Sez. II n. 2628 del 22.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di intercettazioni, il regime di utilizzazione dei risultati in procedimenti diversi da quello in cui sono stati disposti, nel testo dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dal d.l. n. 161 del 2019, si applica solo se il procedimento nel quale le captazioni sono state compiute è stato iscritto successivamente al 31 agosto 2020. La norma prevede due deroghe al divieto: i delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza e i reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen., sempre che i risultati siano rilevanti e indispensabili per l’accertamento. Vi rientra il delitto di ricettazione, punito con reclusione da due a otto anni. È inammissibile il motivo che non si confronti con il complesso degli elementi probatori e delle argomentazioni della sentenza impugnata. La determinazione della pena tra minimo e massimo edittale rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è sindacabile solo se di gran lunga superiore alla misura media.
Il Fatto
La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Milano emessa in esito a giudizio abbreviato, confermava la condanna di un imputato per tentata estorsione pluriaggravata in concorso ai danni della persona offesa e la condanna dell’altro imputato per ricettazione di un’autovettura.
Avverso la sentenza di appello entrambi proponevano distinti ricorsi per cassazione. Il primo contestava la motivazione sulla responsabilità per la tentata estorsione; il secondo, con quattro motivi, censurava l’inutilizzabilità delle intercettazioni, l’elemento soggettivo della ricettazione, la mancanza di motivazione e il trattamento sanzionatorio.
La Motivazione della Corte
Il ricorso del primo imputato è inammissibile perché il motivo non è consentito. La Corte d’appello ha fondato la responsabilità su plurimi elementi di prova: la denuncia della persona offesa, ritenuta credibile; il foglio gettato nell’abitacolo con l’indicazione delle modalità di versamento su conto estero; i fotogrammi della videosorveglianza; le impronte sulla busta; il messaggio inviato dall’utenza in uso all’imputato; la conversazione intercettata del coimputato. Il ricorrente non si è confrontato con tale complesso probatorio, donde la genericità del motivo.
Quanto alle censure specifiche, la Corte esclude che i giudici di merito abbiano confuso i due episodi di tentata estorsione, avendo chiara la distinzione tra i fatti. Il riassunto della denuncia non ne tradisce il significato, né si comprende l’incidenza delle modalità del riassunto sulla tenuta della motivazione. Quanto alla seconda affermazione contestata, i giudici non hanno attribuito entrambe le condotte all’imputato, ma hanno solo rilevato l’incompatibilità dell’insistenza con il mero desiderio di consegnare un curriculum. Congrua è la motivazione sulla presenza dell’arma.
Il ricorso del secondo imputato è rigettato. Il primo motivo è non fondato. La Corte ricostruisce il regime dell’art. 270, comma 1, cod. proc. pen., nel testo anteriore alle modifiche del 2023, richiamando le Sezioni Unite n. 36764 del 2024: la disciplina si applica ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. Poiché il procedimento de quo è stato iscritto nel 2021, operano le due deroghe. Il delitto di ricettazione rientra tra i reati di cui all’art. 266, comma 1, cod. proc. pen., con pena edittale da due a otto anni. La rilevanza e indispensabilità delle captazioni emerge dalla sentenza impugnata.
Il secondo e il terzo motivo sono generici, perché ripropongono la versione dei fatti delle dichiarazioni spontanee e contestano genericamente la motivazione senza puntuali riferimenti al contenuto delle conversazioni intercettate. Il quarto motivo non è consentito: la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la misura irrogata è di gran lunga inferiore alla media edittale del delitto di cui all’art. 648 cod. pen., sicché l’obbligo di motivazione era assolto anche con la sola espressione “pena congrua”.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 648 c.p. – Ricettazione
- Art. 266 c.p.p. – Limiti di ammissibilità
- Art. 270 c.p.p. – Utilizzazione in altri procedimenti