Citazione in appello: udienza individuata anche dal giudice persona fisica (Cass. pen. Sez. II n. 2631 del 22.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo, ai sensi dell’art. 601 cod. proc. pen., se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., tra cui il luogo dell’udienza. Tuttavia, la nullità non sussiste quando il decreto indichi il Tribunale, la Sezione e il giudice persona fisica investito del processo: tale complesso di elementi consente all’imputato di conoscere il luogo fisico dove si tiene l’udienza. La verifica va condotta in concreto, valutando se il diritto di partecipazione al giudizio abbia subito un’effettiva lesione.

Il Fatto

Il Tribunale di Catania, in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace, aveva confermato la condanna di due imputati per il reato di invasione in concorso di un edificio di proprietà della parte civile, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e rideterminando la pena in multa; erano state confermate anche le statuizioni civili di risarcimento del danno.

Avverso tale sentenza i due condannati hanno proposto distinti ricorsi per cassazione, lamentando l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità. Il decreto di citazione per il giudizio di appello, a loro avviso, ometteva completamente l’indicazione del luogo della comparizione; il vizio avrebbe integrato una nullità assoluta, con invalidazione degli atti consecutivi e della sentenza impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ricostruito la disciplina applicabile. A norma dell’art. 601 cod. proc. pen., il decreto di citazione per il giudizio di appello è nullo, oltre che se l’imputato non è identificato in modo certo, se manca o è insufficiente l’indicazione di uno dei requisiti previsti dall’art. 429, comma 1, lett. f), cod. proc. pen., tra i quali rileva qui proprio il luogo dell’udienza. La mancanza o insufficienza di tale indicazione dà dunque luogo a nullità del decreto.

Il Collegio ha però precisato che la questione va risolta sul piano concreto. Essendo stato dedotto un error in procedendo, i giudici di legittimità possono accedere direttamente agli atti. Dall’esame è emerso che il decreto notificato agli appellanti conteneva l’indicazione non solo del Tribunale e della Sezione competente, ma anche del giudice persona fisica al quale il processo era stato assegnato.

Secondo la Corte, tale complesso di elementi consente di ritenere garantito il diritto degli imputati a conoscere il luogo fisico dove l’autorità giudiziaria, esattamente individuata anche nella persona del giudice investito, teneva l’udienza.

La conclusione trova conferma in due dati processuali. Il difensore era presente all’udienza e nulla eccepì in ordine al dedotto vizio. Nessuno degli imputati ha poi allegato di essersi recato in uno dei luoghi dove la Sezione teneva udienza. Ne deriva, in modo inequivoco, che gli imputati erano stati messi a effettiva conoscenza del luogo di svolgimento, con attiva partecipazione del difensore.

I ricorsi sono stati pertanto dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, ravvisandosi profili di colpa. Nulla è stato disposto per la parte civile, che non aveva chiesto la liquidazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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