Elezioni comunali, scheda ballerina e irregolarità nel seggio inficiano il voto (TAR Calabria n. 1173 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento elettorale vige il principio di strumentalità delle forme: i vizi nella compilazione dei verbali di sezione assumono rilievo invalidante solo ove emergano elementi di sostanziale inattendibilità del risultato. La discordanza tra schede autenticate e schede votate e non votate è il presupposto del meccanismo fraudolento della scheda ballerina. L’accertata mancanza di schede rispetto a quelle consegnate, non altrimenti giustificata, unita all’introduzione notturna nel seggio a operazioni concluse, con violazione dei sigilli e senza la presenza dei componenti dell’ufficio elettorale, integra un complesso di condizioni idoneo a inficiare la regolarità delle intere operazioni elettorali.
Il Fatto
La ricorrente, candidata a Sindaco nella lista n. 1 del Comune di Carfizzi, ha impugnato il verbale delle operazioni elettorali delle consultazioni dell’8-9 giugno 2024, il verbale della Sezione n. 2 e la deliberazione consiliare di convalida degli eletti. Chiedeva l’annullamento e la rinnovazione delle operazioni di voto, deducendo irregolarità sostanziali che avrebbero alterato l’esito, con un distacco di 15 voti in favore della lista n. 2.
La ricorrente prospettava il mancato conteggio delle schede consegnate, la discordanza tra schede autenticate, votate e non utilizzate, il sospetto utilizzo della scheda ballerina, nonché l’ingresso notturno del Presidente dell’ufficio elettorale nel seggio a scrutinio concluso, senza la presenza degli altri componenti. Il Comune e i controinteressati eccepivano l’inammissibilità per mancato superamento della prova di resistenza e contestavano nel merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha respinto le eccezioni preliminari. Sul difetto di giurisdizione relativo alla delibera di convalida ha richiamato il riparto tra giudice ordinario e amministrativo, osservando che oggetto del giudizio non è l’eleggibilità ma la legittimità del procedimento elettorale. La prova di resistenza è stata ritenuta superata, poiché l’annullamento della Sezione n. 2 eliderebbe il vantaggio di 15 voti.
Nel merito, il Tribunale ha richiamato la giurisprudenza sul principio di strumentalità delle forme, secondo cui i vizi nella compilazione dei verbali rilevano solo se dimostrano la sostanziale inattendibilità del risultato. Su questa base ha respinto la censura relativa all’omessa indicazione del numero di schede nel verbale, dato attestato dall’involucro esterno sottoscritto.
Quanto alle discordanze sul numero di schede, la verificazione disposta in istruttoria ha cristallizzato il conteggio di 648 schede, a fronte delle 650 consegnate secondo il verbale dell’8 giugno 2024. La Corte ha qualificato le difformità interne al verbale come errori di trascrizione, ma ha ritenuto comprovata, in mancanza di elementi contrari, l’ingiustificata assenza di due schede.
Tale assenza, ha osservato il Collegio, non consente di escludere che le schede mancanti siano state vidimate e impiegate per il meccanismo della scheda ballerina, il cui presupposto è la discordanza tra schede autenticate e schede votate e non votate. A questo profilo si è saldata l’introduzione notturna del Presidente nel seggio, eseguita per recuperare una busta vuota delle consultazioni europee, senza i componenti dell’ufficio e con violazione dei sigilli, in contrasto con l’art. 47 d.P.R. n. 570/1960.
Il complesso di tali condizioni è stato ritenuto idoneo a inficiare la regolarità delle operazioni elettorali. Il ricorso è stato accolto, con annullamento del verbale della Sezione n. 2 e dell’atto di proclamazione, disposizione della rinnovazione del voto e condanna del Comune e dei controinteressati alle spese.
Nota della Redazione
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