Diniego di condono e obbligo di valutare le osservazioni del richiedente (TAR Sicilia n. 1172 del 07.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 si applica anche ai procedimenti di sanatoria edilizia e di condono. È illegittimo il provvedimento di diniego che non sia preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi, ma lo è altresì quando l’amministrazione, pur avendo ricevuto le osservazioni dell’istante, non ne dia alcuna valutazione nella motivazione. In tal caso la partecipazione procedimentale resta svuotata e il provvedimento è viziato per difetto di motivazione. L’annullamento non preclude all’amministrazione l’adozione di nuovi provvedimenti, ove ne sussistano i presupposti.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato in data 9 dicembre 2004 istanza di concessione edilizia in sanatoria ai sensi della legge n. 326/2003 per un immobile sito nel territorio del Comune di Pedara. Il Comune ha comunicato il preavviso di diniego con nota del 29 giugno 2010, rilevando che gli ampliamenti realizzati superavano il limite volumetrico del 30 per cento della costruzione originaria. L’istante ha replicato con osservazioni, sostenendo l’erronea applicazione dell’art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003 e assumendo che i due parametri ivi previsti operassero in alternativa e non congiuntamente.

Con provvedimento del 4 ottobre 2010, notificato il 4 gennaio 2011, il Comune ha respinto l’istanza richiamando soltanto la nota di preavviso, senza alcuna valutazione delle osservazioni. Il ricorso è stato dichiarato perento nel 2019; l’opposizione proposta nel 2024 è stata accolta con conseguente fissazione dell’udienza di merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione processuale della tempestività della riassunzione. L’opposizione è stata ritenuta ammissibile in carenza di prova della conoscenza, da parte del ricorrente, della morte del difensore avvenuta in data anteriore alla scadenza del termine di cui all’art. 80 c.p.a. A sostegno sono richiamate Cass. civ., Sez. I, n. 15004 del 2024 e Cons. Stato, Sez. V, n. 898 del 2008, in tema di dies a quo del termine per la riassunzione del giudizio interrotto.

Nel merito, il Tribunale ricostruisce il dato fattuale: a seguito del preavviso di rigetto il ricorrente ha presentato osservazioni, pervenute al Comune il 4 agosto 2010. Il fatto risulta non solo dalla nota di parte, ma anche dalla successiva comunicazione comunale che invita l’istante a presentarsi in ufficio.

Il primo motivo è accolto. Il Collegio richiama l’insegnamento di CGARS, Sez. giurisdizionale, n. 649 del 2024, secondo cui il preavviso di rigetto va applicato anche ai procedimenti di sanatoria e di condono, con la conseguenza che è illegittimo il diniego che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi. La giurisprudenza citata è conforme nel ritenere illegittimo il provvedimento non solo in caso di omissione del preavviso, ma anche nel caso di mancata valutazione delle osservazioni presentate dall’istante, richiamandosi sul punto Cons. Stato n. 3672 del 2023.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato non contiene alcuna valutazione delle osservazioni, limitandosi a richiamare la nota di preavviso. Il primo motivo è pertanto fondato e, assorbiti gli altri, il provvedimento è annullato, ferma restando la possibilità per l’amministrazione di emettere nuovi provvedimenti ove ne sussistano i presupposti. Le spese sono compensate in ragione dell’andamento processuale della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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