Ottemperanza al giudicato sulla Carta docente e commissario ad acta interno (TAR Sicilia n. 234 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertato che il titolo è passato in giudicato ed è stato ritualmente notificato, grava sull’Amministrazione l’onere di provare di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. In difetto di tale prova, il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del giudicato e nomina commissario ad acta, scegliendolo, ove possibile, tra i dirigenti della stessa Amministrazione debitrice. La nomina di un dirigente interno esclude il diritto del commissario a compenso, rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La domanda di penalità di mora può essere rigettata quando la crisi della finanza pubblica e l’entità del debito pubblico integrano fatti notori.

Il Fatto

Con sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, era stato accertato il diritto di un docente a fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato conseguentemente condannato all’attribuzione della carta per un valore complessivo di 1.000,00 euro, oltre accessori nella misura dell’art. 16, comma 6, legge n. 412/1991, richiamato dall’art. 22 legge n. 724/1994.

Il titolo, notificato all’Amministrazione il 5 ottobre 2024, non riceveva esecuzione. Il docente adiva quindi il TAR Sicilia con ricorso per ottemperanza, chiedendo che fosse ordinato il pagamento delle somme. Le Amministrazioni intimate si costituivano con memoria di mera forma.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti dell’azione di ottemperanza ex artt. 112 ss. cod. proc. amm. Il titolo azionato risultava passato in giudicato, come da attestazione del 9 luglio 2025, era stato ritualmente notificato e dalla notificazione era decorso il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 legge n. 669/1996.

Su questo punto il Tribunale ha richiamato la regola dell’onere probatorio gravante sull’Amministrazione: la resistente non aveva dimostrato, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale. Da qui l’accoglimento del ricorso.

Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore Generale della competente Direzione Generale del Ministero, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in possesso della necessaria professionalità. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla comunicazione, a cura della parte ricorrente, dell’ulteriore inerzia.

Il Collegio ha precisato che il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso, poiché la nomina di un dirigente dello stesso Ministero resistente comporta che l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, richiamando sul punto una serie di precedenti conformi.

È stata invece rigettata la richiesta di condanna dell’Amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., tenuto conto della crisi della finanza pubblica e dell’ammontare del debito pubblico, qualificati come fatti notori ai sensi dell’art. 115 cod. proc. civ.. Le spese di lite sono state liquidate secondo la soccombenza, in favore del procuratore distrattario, in complessivi 500,00 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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